Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 522 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 522 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO ALFIO N. IL 10/10/1965
avverso la sentenza n. 2892/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il
complessivo materiale probatorio acquisito e, in particolare, hanno rigettato i motivi di
gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto che l’intervento non richiedeva il rilascio del
permesso di costruire e dedotto l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato;
– che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, hanno affermato correttamente che la
realizzazione di una pista di go-kart integra una trasformazione urbanistica del territorio e che
la colpa concretatasi in un errore di diritto non può costituire esimente del reato;
– che con il ricorso per cassazione l’imputato, denuncia vizi di motivazione che si risolvono
nella riproposizione delle medesime questioni, già sottoposte all’esame dei giudici di merito e
disattese, come si è visto, con motivazione corretta in fatto ed in diritto ed immune da vizi
logici;
– che in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, nel ridurre quella inflitta in
primo grado, ha richiamato tutti i criteri di cui all’art.133 c.p. ed in particolare l’entità del fatto;
– che, infine, il reato non era certo prescritto al momento della emissione della sentenza
impugnata (14.12.2012), dovendosi al termine massimo di prescrizione di anni 5 aggiungere il
periodo di sospensione dal 14.3.2011 al 18.4.2011 (rinvio dell’udienza su richiesta della
difesa); sicchè, essendo stato il reato accertato il 30.11.2007, la prescrizione sarebbe
maturata il 4.1.2013;
– che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.;
– che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non
punibilità ex art.129 c.p.p. maturate dopo l’emissione della sentenza;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 .
Così deciso in Roma il 25.10.2013

– che la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 14.2.2012, ha confermato parzialmente
la sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 16.5.2011, con la quale Cosentino Alfio
era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’artt. 44 lett.c) DPR 380/01 per avere
realizzato una pista di go-kart di circa 300 mt. di lunghezza per 4 di larghezza, mediante
spianamento del terreno e apposizione di uno strato di asfalto, in area sottoposta a vincolo
paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’autorità preposta
alla tutela del vincolo; la Corte territoriale ha ridotto la pena, inflitta in primo grado
all’imputato, a giorni otto di arresto ed euro 9.333,00 di ammenda, con conversione di quella
detentiva;

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