Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 522 del 07/01/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 522 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Toccori Giuseppina, nata a Cagliari il 24/05/1966, avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Lanusei, in data 2/05/2014
nel procedimento penale N. 1071/2013 Reg. Gip a carico di
Loddo Lorenzo, nato a Baunei il 5/3/1983,
Loddo Gianluca, nato a Gairo 1’11/3/1975,
Loddo Cirillo, nato a Gairo il 12/2/1931,
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto
Procuratore generale, Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica di Lanusei;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto in data 02/05/2014 il GIP presso il Tribunale di Lanusei
disponeva de plano l’archiviazione del procedimento penale N. 1071/2013
Reg. Gip a carico di Loddo Lorenzo, Loddo Gianluca, Loddo Cirillo, in
conformità alla richiesta di archiviazione avanzata dal RM.
Data Udienza: 07/01/2015
2.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la
persona offesa, Toccori Giuseppina, tramite difensore munito di procura
speciale, dolendosi della mancata notifica dell’avviso della richiesta di
archiviazione alla parte offesa, che veniva in tal modo privata della facoltà
di proporre opposizione, ex art. 410 c.p.p.
1.
Il ricorso merita accoglimento in quanto la censura risulta fondata.
Infatti non risulta effettuata la notifica dell’avviso ex art. 408 cod. proc.
pen. alla persona offesa, che ne aveva fatto richiesta nell’atto di denuncia
querela.
2.
Invero l’omissione della notifica alla parte lesa dell’avviso della
richiesta di archiviazione, incidendo sul diritto di una delle parti di
partecipare al giudizio, è lesiva del principio del contraddittorio (quanto
meno cartolare) assicurato anche alla parte offesa ai sensi dell’art. 408
c.p.p., comma 3 nonché dei successivi artt. 409 e 410 c.p.p. ed integra una
nullità insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5, che riverbera i suoi effetti sul
decreto di archiviazione indebitamente emesso nonostante tale carenza.
Trattasi invero di nullità di ordine generale relativa all’intervento ed al diritto
di difesa di una delle parti private che può essere fatta valere con ricorso
per cassazione, pur senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.
(Cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 22/12/2009 Cc.
(dep.
15/01/2010) Rv. 246040; Sez. 1, Sentenza n. 18666 del 01/04/2008 Cc.
(dep. 08/05/2008 ) Rv. 240331; Sez. 2, Sentenza n. 46274 del 04/07/2003
Cc. (dep. 02/12/2003) Rv. 226975).
3.
Di conseguenza il decreto di archiviazione in questione deve essere
annullato senza rinvio; gli atti vanno trasmessi al RM. competente per le
incombenze di cui all’art. 408,cornrna 2, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al P.M. presso il Tribunale di Lanusei per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 7 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
CONSIDERATO IN DIRITTO