Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 521 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 521 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORGI MASSIMO nato il 22/03/1966 a CIVITAVECCHIA

avverso la sentenza del 09/03/2016 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia ha condannato
Massimo Borgi alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art.
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello per il tramite del proprio
difensore di fiducia, trasmesso a questa Corte trattandosi di sentenza non appellabile, in
quanto di condanna alla sola pena dell’ammenda, lamentando l’errata valutazione dei
fatti e delle prove, in relazione alla qualificazione come rifiuti dei materiali trasportati,
nonché la mancata concessione delle circostante attenuanti generiche e l’eccessività della

Con memoria depositata il 31 ottobre 2017 il ricorrente ha precisato di aver
proposto appello e non ricorso per cassazione, cosicché tale impugnazione avrebbe
dovuto essere considerata ammissibile pur non essendo il difensore dell’imputato iscritto
allo speciale albo di cui all’art. 613 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avvocato Roberto Immediata,
del Foro di Civitavecchia, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale
difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
A nulla rileva che l’appello dallo stesso proposto sia stato convertito in ricorso
per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

1

pena determinata dal Tribunale di Civitavecchia.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017

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