Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 521 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 521 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Moriconi Lucia, nata il 16/08/1988;

Avverso l’ordinanza n. 325/2014 emessa 1’01/12/2014 dal Tribunale di
Macerata;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni Procuratore generale, in persona del dott. Alberto
Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa 1’01/12/2014 il Tribunale di Macerata, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Lucia Moriconi
finalizzata a ottenere la declaratoria di nullità della sentenza emessa dal
Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, il 30/10/1992,
con la quale l’istante era stata condannata alla pena di mesi due di arresto e
1.600,00 euro di ammenda, convertiti nella pena pecuniaria di 5.200,00 euro di

guida per il periodo di due anni.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal giudice dell’esecuzione sul
presupposto che l’estratto contumaciale della sentenza presupposta era stato
regolarmente notificato alla Moriconi presso lo studio del proprio difensore di
fiducia e che tale elezione risultava effettuata dalla stessa condannata in calce
all’opposizione al decreto penale di condanna, dal quale traeva origine il presente
procedimento penale.

2. Avverso tale ordinanza la Moriconi, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della declaratoria di
nullità richiesta in sede esecutiva, che era stata valutata dal Tribunale di
Macerata con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente
illogico.
Si deduceva, innanzitutto, che l’elezione di domicilio effettuata dalla
Moriconi, con la sottoscrizione della procura in calce all’opposizione al decreto
penale di condanna del 18/02/2009, doveva ritenersi nulla, atteso che la stessa
non era stata spedita per raccomandata o telegramma, né era stata raccolta a
verbale, con la conseguenza che non risultava conforme ai parametri normativi
previsti dall’art. 162, comma 1, cod. proc. pen.
Si deduceva, inoltre, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, essendo stati
contestualmente definiti i procedimenti penali e amministrativi relativi alla
medesima condotta, i cui trattamenti sanzionatori avrebbero dovuto essere
equiparati, con conseguente revoca della sentenza penale ai sensi dell’art. 649,
comma 2, cod. proc. pen. Tale equiparazione si imponeva alla luce della
giurisprudenza della Corte EDU, consolidatasi in relazione all’art. 4 del Protocollo
n. 7 della Convenzione EDU, in relazione alla cui interpretazione si proponeva
incidentalmente questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.
186, comma 2, C.d.S. e 117 Cost.

2

ammenda, sospesa alle condizioni di legge, con sospensione della patente di

,

Queste deduzioni difensive, infine, venivano ulteriormente ribadite nelle
memorie difensive depositate il 23/09/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi, in relazione alla richiesta declaratoria di nullità
della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di
Civitanova Marche, il 30/10/1992, che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ha

introdotto una presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza del
procedimento da parte dell’imputato, ponendo a carico dell’autorità giudiziaria,
competente a decidere sulla domanda di remissione in termini, l’onere di reperire
agli atti l’eventuale prova contraria, effettuando tutte le verifiche necessarie ad
accertare se il condannato abbia avuto effettiva cognizione del provvedimento e
abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. Sul punto, si ritiene
utile ribadire il seguente principio di diritto: «Ai fini della restituzione nel termine
per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano
simultaneamente la mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla
mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata conoscenza del
provvedimento, anch’essa accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia
ad impugnare» (cfr. Sez. 1, n. 20862 del 30/03/2010, Matrone, Rv. 247403).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, essendo stata la notifica
dell’estratto contumaciale effettuata nel domicilio eletto dalla Moriconi, presso il
suo difensore di fiducia, la difesa della ricorrente avrebbe dovuto allegare le
prove utili a fare vincere la presunzione per cui tale comunicazione era inidonea
a fare conoscere il contenuto dell’atto in questione nonostante il rapporto
fiduciario esistente, desumibile dall’elezione di domicilio effettuata dalla stessa
imputata.
Sotto questo profilo, non può non ribadirsi, in linea con quanto affermato
nel provvedimento impugnato, l’inesistenza dell’invalidità dell’elezione di
domicilio apposta in calce all’atto di opposizione al decreto penale di condanna
del 18/02/2009 dedotta dalla Moriconi, dovendosi richiamare in proposito la
giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «È valida l’elezione di
domicilio contenuta nel corpo dell’atto di impugnazione sottoscritto e presentato
personalmente dall’interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale
vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l’attestazione di avvenuta presentazione,
necessariamente riferibile all’atto nella sua interezza, con la conseguenza che è
viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro
domicilio» (cfr. Sez. 6, n. 12821 dell’11/03/2013, Adami, Rv. 254908).
3

t

[

Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva
esaminata.

2. Quanto al differente profilo riguardante la contestuale attivazione del
procedimento penale e di quello amministrativo – nel quale ultimo veniva
disposta la sospensione prefettizia della patente di guida della Moriconi ai sensi
dell’art. 223, comma 1, C.d.S. – deve rilevarsi che i due ambiti processuali sono
autonomi, trattandosi di procedimenti aventi natura e finalità differenti tra loro;

dedotta in via incidentale dalla difesa della ricorrente in relazione all’art. 117
Cost. (cfr. Sez. 4, n. 2794 del 15/12/1998, D’Amico, Rv. 213224).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che le sospensioni della patente
di guida applicabili dal giudice penale e dal prefetto operano su piani sistematici
autonomi non si pongono tra loro in rapporto di preclusione, conformemente a
quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di
sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria
connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella
specie, guida in stato di ebbrezza), l’avvenuta applicazione in via amministrativa
non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale,
salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono
ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini
maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto» (cfr. Sez. 1, n. 18920 del
26/02/2013, Carnelietto, Rv. 256005).
Tali ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva in esame.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Lucia Moriconi
deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015.

autonomia sistematica che impone di escludere l’illegittimità costituzionale

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