Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 521 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 521 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMODIO MICHELE N. IL 09/02/1959
avverso la sentenza n. 320/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Bari con sentenza del 19/06/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Bari in data 28/04/2009, con la quale Amodio Michele era stato dichiarato colpevole
del reato di cui all’art. 256, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006, a lui ascritto,per avere realizzato una
discarica abusiva mediante l’accumulo di un rilevante quantitativo di rifiuti, costituiti da pneumatici
fuori uso, parti di carrozzeria di autoveicoli, motori, fusti vuoti di lubrificanti ed altro, e condannato
alla pena di mesi sei di arresto ed E 2.600,00 di ammenda;

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto che nel caso in esame doveva ravvisarsi
un’ipotesi di gestione di rifiuti non autorizzata;
– che sul punto la sentenza di appello, integrata da quella di primo grado per l’uniformità della
decisione, ha valorizzato l’ingente quantitativo di rifiuti, la loro eterogeneità e l’assenza di prove
della successiva destinazione al riutilizzo dei materiali abbandonati;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, ripropone la medesima questione già sottoposta all’esame
dei giudici di merito;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie,
da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il
ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il
riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che, peraltro, la valutazione dei giudici di merito costituisce corretta applicazione della definizione
di discarica di cui all’art. 2, comma 1 lett. g), del D. Lgs n. 36/2003 e dei principi di diritto affermati
da questa Corte in materia;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

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