Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 521 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 521 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Errico Nicola, nato a Milano il 6/5/1959
avverso la sentenza 21/10/2013 del Tribunale di Milano, II sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Edoardo Scardaccione, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/10/2013, il Tribunale di Milano applicava,

ex art. 444 c.p.p., a Errico Nicola la pena di anni due di reclusione ed
€.1.000,00 di multa per i reati di ricettazione continuata.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato dolendosi della

dosimetria della pena applicata su sua richiesta.

Data Udienza: 07/01/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non

possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o
censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad

soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. I,
Sentenza n. 6898/1997 e nle. 6545/1998).

3.

l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere

qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5^ 1.4.99 n.
7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta
non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta
di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata,
non può essere rimessa in discussione (Cass. 6″ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv.
213471). Occorre, poi, rilevare che l’obbligo di motivazione da parte del giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc.
Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: “in tema di
patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del
controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto
esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali
errori nei calcoli intermedi.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc.
(dep. 11/11/1999 ) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc.
(dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

4.

Nel caso di specie il giudice ha correttamente adempiuto all’obbligo della

motivazione nei termini di cui sopra.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

2

eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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