Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 520 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 520 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSCO ANGELO ANTONIO N. IL 10/11/1955
avverso la sentenza n. 1778/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Bari con sentenza del 05/10/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, in data 24/03/2011, con la quale Fusco
Angelo Antonio era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989, a lui
ascritto per avere omesso di osservare il provvedimento del Questore di Foggia del 12/04/2007,
convalidato dal G.I.P., con il quale gli era imposto l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato
di P.S. di Manfredonia 30 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 30 minuti dopo l’inizio del

presentandosi 30 minuti dopo l’inizio del secondo tempo dell’incontro di calcio Lecco-Manfredonia
del 22/10/2007, e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 10.000,00 di multa;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto l’indeterminatezza dell’obbligo
impostogli, nonché chiesto le attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta;
– che sul primo punto la sentenza ha affermato che l’obbligo di presentazione risultava
adeguatamente specificato in ordine alla individuazione delle competizioni agonistiche cui si
riferiva e che, peraltro, l’imputato aveva piena consapevolezza dell’impegno sportivo della squadra
di calcio del Manfredonia, essendosi presentato dopo l’inizio del primo tempo dell’incontro di
calcio e preannunciato che non si sarebbe più recato per adempiere all’obbligo impostogli da
provvedimento del Questore; che sul secondo punto la sentenza ha rilevato che la pena risulta
adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti di
notevole allarme sociale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
genericamente carenza di motivazione, ripropone le medesime questioni già sottoposte all’esame
dei giudici di merito e disattese con motivazione adeguata ed immune da vizi logici;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

secondo tempo delle competizioni agonistiche disputate dalla squadra del Manfredonia, non

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