Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 52 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

41tLeS30122RTEI~ DI TRIESTE
nei confronti di:

1) FABBRO MICHELA N. IL 23/01/1972 *.21
avverso la sentenza n. 762/2011 TRIBUNALE di GORIZIA, del
09/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona delott.
Allo
ettL«,
che ha concluso per
.v f1.4 L’ O

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 9 giugno 2011 il Tribunale di Gorizia applicava a Fabbro Michela, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi sei di libertà controllata – così convertita la pena
detentiva di mesi sei di arresto – ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato di guida in stato
di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, commesso il 25
gennaio 2010; all’imputata veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Trieste il quale ha dedotto violazione di legge sotto un duplice profilo:
a) mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, stabilita dalla legge come obbligatoria per il reato in questione; b) omessa
determinazione della durata della libertà controllata nella misura doppia rispetto alla pena
detentiva, ai sensi dell’art. 57 della legge n. 689/81.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va preliminarmente esaminata la censura che concerne la denunciata illegalità della pena per
come quantificata.
La censura è fondata.
Il giudice ha applicato la sanzione della libertà controllata per la durata di mesi sei – in
sostituzione della pena di sei mesi di arresto – e quindi per un periodo pari all’entità della pena
detentiva applicata: è stata violata pertanto la disposizione dell’art. 57, terzo comma, della
legge n. 689/1981 secondo cui, nel caso di sostituzione della pena detentiva con quella della

libertà controllata, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, ad ogni
giorno di arresto corrispondono due giorni di libertà controllata.
Mette conto sottolineare che, come precisato da questa Corte, la determinazione della durata
della pena sostitutiva, “per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione
previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi assunto,
restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di
errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice; resta dunque esclusa – perché si
risolverebbe in una attività decisoria compiuta da organo non legittimato – la possibilità di un
intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri
organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di
esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza possa
dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima” (in termini, Sez. 1, n. 6521 del
12/12/1995 Cc. – dep. 19/01/1996 – Rv. 203358).
Ne deriva che alla Fabbro è stata applicata una pena illegale nel “quantum”.

p vuts,

pena.

Fondata è anche la seconda doglianza. Ed invero, come previsto dall’art. 186 del codice
stradale, per il reato in questione deve essere obbligatoriamente applicata la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche nell’ipotesi di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, come già a suo tempo ritenuto
da questa Corte anche a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 8488 del 2008, Bosio, RV. 210981) prima
delle modifiche apportate al codice della strada con le quali la sanzione amministrativa
di applicazione della pena a richiesta delle parti.
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con contestuale
restituzione degli atti al Tribunale di Gorizia per l’ulteriore corso, perché la pena
illegittimamente approvata dal giudice di merito toglie validità ai termini dell’accordo
sanzionatorio intercorso tra le parti e rende nulla la sentenza che ha ratificato quell’erroneo
accordo. Ne consegue che le parti sono chiamate a compiere una valutazione ex novo della
regiudicanda senza preclusioni di sorta riconducibili alla fase processuale già invalidamente
esaurita, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo, ovvero di non
riproporlo (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 5^, 229.2006 n. 1411, P.G. c/ Braidich, rv. 236033;
Cass. Sez. 6^, 7.1.2008 n. 7952, Pepini, rv. 239082).
L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata limitatamente a tali punti, con rinvio al
Tribunale di Gorizia per il corso ulteriore.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché in ordine alla
durata della libertà controllata e rinvia sui punti al Tribunale di Gorizia.
Ro a, 30 novembre 2012
Il onsigliere estensore

Il Presidente
Pietro Antonio Sirena)

Vincenzo Romis%

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

accessoria “de qua” ha formato oggetto di espressa previsione normativa, anche per l’ipotesi

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