Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52 del 14/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 52 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUGESI ANTONIO N. IL 09/12/1974
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 139/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/sent le conclusioni del PG Dott. 1- 1

CL_

0:eM-D ,o

Uditi difensor Avv.;

t

m_e_

Data Udienza: 14/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.Lugesi Antonio veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in
carcere dal 4 febbraio 2008 al 2 luglio 2010 nell’ambito di un procedimento che
lo vedeva indagato in relazione all’omicidio premeditato di Barzacchiello Luigi,
commesso in Afragola il 9/12/2006.

Lugesi dall’imputazione allo stesso ascritta per non aver commesso il fatto ai
sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.

3.La sentenza di assoluzione passava in giudicato il 26/3/2011.

4. In data 17/5/2011 l’interessato presentava domanda di riparazione per
la custodia cautelare sofferta.

5.L’ottava sezione della Corte di appello di Napoli con ordinanza 3/7/2014
rigettava la domanda.

6.Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso l’interessato a mezzo
del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione ai presupposti applicativi dell’art. 314 c.p.p.
In particolare, secondo quanto esposto in ricorso, la Corte territoriale
avrebbe errato laddove aveva ritenuto che Lugesi Antonio, in sede di
interrogatorio davanti al Gip, invece di avvalersi della facoltà di non rispondere,
avrebbe dovuto chiarire il contenuto e la portata delle sommarie informazioni
precedentemente rese alla PG; avrebbe errato laddove aveva interpretato il
comportamento del Lugesi indicativo del fatto che lo stesso aveva capito
perfettamente che la persona che era in terra era il Borzacchiello e che lo stesso
era morto o era in grave difficoltà.

7.11 Procuratore Generale presso questa Corte in sede di requisitoria
scritta chiedeva il rigetto del ricorso.

8.11 Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura generale
dello Stato, si costituiva in giudizio chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso.

2

2.La Corte di assise di Napoli con sentenza 2/7/2010 assolveva Antonio

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato

2.La Corte di assise di Napoli con sentenza 2/7/2010 assolveva Antonio
Lugesi dall’imputazione di omicidio di Borzacchiello allo stesso ascritta per non
aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.

assolto Lugesi ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. in quanto le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Delli Paoli erano rimaste prive di riscontro
individualizzante), il commando di assassini è partito per eseguire il mandato
omicidario del Borzacchiello allorché il basista (“specchiettista”), che era stato
all’uopo assoldato, aveva avvertito che il bersaglio era in luogo e condizioni
idonei ad essere colpito.
Il giudice di merito ha anche affermato la attendibilità intrinseca del
collaboratore di giustizia Delli Paoli, che aveva riferito che il basista in questione
era per l’appunto Lugesi Antonio, il quale era da tempo autista di fiducia della
vittima designata dell’attentato ed era anche possessore dell’autovettura sulla
quale il Borzacchiello era solito viaggiare.

3.0ccorre aggiungere che, nell’immediatezza del fatto, alle ore 20:36 del
09.12.2006, giorno dell’omicidio del Borzacchiello, il Lugesi, che non era
sospettato né indagato e nei cui confronti non emergevano elementi di reità
nemmeno dal punto di vista sostanziale, aveva reso sommarie informazioni alla
polizia giudiziaria (dichiarazioni che non sono state acquisite nel giudizio di
merito), dichiarando che, mentre si trovava a passare per caso, in compagna di
una ragazza di cui non ha mai riferito il nome, nei pressi del luogo ove giaceva il
cadavere del Borzacchiello, aveva visto i Carabinieri che assistevano una persona
stesa a terra e, poiché nelle vicinanze era parcheggiata la propria Alfa 147 (che
da qualche giorno aveva prestato al Borzacchiello), era andato direttamente a
prendere il figlio del Borzacchiello e lo aveva portato sul posto, e solo in quel
momento aveva appreso che era stato commesso un omicidio e che il corpo che
aveva visto disteso in terra era proprio il cadavere del Borzacchiello.

4.11 Giudice della riparazione si è posto il problema di verificare se all’errore
iniziale nella interpretazione degli indizi nell’avvio e nella protrazione della
custodia, possa aver concorso per colpa grave l’interessato, dando a detto
problema risposta positiva per le seguenti ragioni:
3

Secondo la ricostruzione del fatto storico effettuata in sentenza (che ha

– il Lugesi è stato indicato dal collaboratore di giustizia Delli Paoli, la cui
attendibilità intrinseca era stata ritenuta accertata dal giudice di merito, come il
basista che aveva dato l’avvertimento (che la vittima designata era in luogo e
condizioni idonei ad essere colpito) al commando di assassini che era partito per
eseguire il mandato omicidario del Borzacchiello;
– il Lugesi era da tempo autista di fiducia della vittima designata
dell’attentato ed era anche possessore dell’autovettura sulla quale il
Borzacchiello era solito viaggiare;

circostanza falsa (perché, osserva la Corte, il fatto di notare, da lontano, una
persona distesa per terra, con i Carabinieri intorno, ad alcuni metri di distanza
dalla propria autovettura parcheggiata, avrebbe potuto certo determinare in lui
curiosità, ma tale curiosità avrebbe dovuto, sempre secondo la Corte, tradursi
nell’avvicinarsi al luogo per accertare che cosa fosse successo e chi fosse disteso
in terra e se la propria autovettura c’entrasse in qualche modo; al contrario,
l’andare direttamente a prendere il figlio del Borzacchiello e portarlo sul posto
sarebbe stato indice del fatto che egli aveva capito perfettamente che la persona
che era in terra era il Borzacchiello e che era morto o comunque in grave
difficoltà) e non aveva voluto indicare il nome della ragazza che sarebbe stata in
sua compagnia;
– il Lugesi, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà
di non rispondere, pur potendo in quel contesto chiarire il senso delle sue
precedenti dichiarazioni, togliendo al gip un elemento indiziario a discarico, a
conoscenza dell’odierno istante, di portata decisiva;
– il Lugesi durante tutto lo svolgimento del procedimento non aveva inteso
indicare il nome della ragazza che sarebbe stata in sua compagnia e che avrebbe
potuto testimoniare che egli passava di lì per caso e non già perché si trovava
sul posto in occasione dell’attentato;
-il Lugesi risultava, in fatto, avere intrattenuto contatti personali con
camorristi di fazione avversa a quella del Borzacchiello, per il quale svolgeva
mansioni di autista e dunque uomo di fiducia;
-il Lugesi aveva prestato al Borzacchiello la propria autovettura, astenendosi
nei giorni precedenti l’omicidio dal guidarla personalmente (circostanza questa
che, di per sé considerata, poteva indurre a ritenere che egli avesse esposto il
Borzacchiello alle azioni violente del gruppo avverso, avendo cura di sottrarre sé
stesso a qualsiasi attentato evitando).
In definitiva l’errore dell’autorità giudiziaria era da ritenersi strettamente
dipendente dall’ambiguità della condotta mantenuta dall’allora richiedente.

4

-il Lugesi, sentito dalla pg nell’immediatezza del fatto, aveva riferito una

Tale essendo il complesso argomentativo della Corte territoriale, non si
rinvengono in essa i vizi denunciati in ricorso: quand’anche non si volesse tener
conto delle sommarie informazioni rese alla pg nell’immediatezza, la Corte ha
motivato il rigetto della richiesta difensiva seguendo un percorso argomentativo
che si fonda su numerosi elementi (tra i quali nessuna valenza decisiva
assumono le dichiarazioni rese nell’immediatezza) e che, non essendo inficiato
da manifesta illogicità e da contraddizione interna, non può essere censurato in
questa sede. Occorre qui ricordare che “il sindacato del giudice di legittimità

detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il
giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del
beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito,
che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la
valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo (Sez. 4,
sent. n. 15143 del 19/02/2003, Macrì, Rv. 224576).

4.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e che il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione
delle spese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, spese che
vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Economia
e delle Finanze che liquida in euro 1000,00.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2015
Il Consigl

sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA