Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52 del 12/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 52 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUDDU GERMINA N. IL 28/09/1960
avverso la sentenza n. 690/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AL 77 15
(112
che ha concluso per

ka

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

11.( t TZ

Lt L4

Re

Data Udienza: 12/09/2013

,

ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
1. Puddu Germina
d’appello di Cagliari, in data 24-1-13 , con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt
110 e 368 cp per avere , con denuncia presentata ai Carabinieri il 17-6-05, in
concorso con Azzolini Francesco , incolpato Dessì Giuseppe , che sapeva
innocente, di avere illegittimamente fatto accesso, il 16-6-05, ad un viale che
conduceva al loro appartamento e di aver scardinato un cancello, sostituendone
la serratura.
2. Il ricorrente deduce , con unico , articolato motivo , vizio di motivazione della
sentenza poiché il Dessì , amministratore del condominio di Assemini , v.
Toscana n 1 , asserisce il falso in ordine al possesso delle chiavi di accesso per
l’esercizio della servitù di passaggio nel cortile adiacente , appartenente al
condominio di v. Toscana 3 , in quanto il condominio amministrato dal Dessì
aveva intentato un’azione diretta ad ottenere la reintegra nel possesso della
servitù di passaggio e l’avvocato del condominio di v. Toscana 1 aveva inviato,
proprio il 16-6-05, una lettera alla controparte, chiedendo le chiavi dei cancelli.
Anche il fatto che l’amministratore sia giunto sul posto unitamente a un fabbro
e abbia , in un primo momento, chiesto di entrare , minacciando di rivolgersi ai
Carabinieri , induce a ritenere che la serratura sia stata deliberatamente forzata
e sostituita in quanto il Dessì non disponeva delle chiavi .In ogni caso , il suo
comportamento ha ingenerato nella Puddu la convinzione dell’illegittimità
dell’agire del Dessì. Di qui la denuncia, che è stata dunque presentata in buona
fede.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, occorre osservare ,in merito all’eccezione proposta dalla difesa
in ordine alla mancanza del provvedimento di riduzione dei termini ex art 169 disp
att cpp , come il predetto provvedimento sia stato regolarmente emesso in data
14-8-2013. Non occorre d’altronde che esso venga notificato autonomamente , in
quanto

del predetto provvedimento viene data notizia in calce all’avviso di

fissazione dell’udienza notificato al difensore ( Sez V, 10-9-03 , n. 39736 , rv. n.
226661), come è avvenuto nel caso in disamina.
4. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
i

RITENUTO IN FATTO

determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato come sia
incontroverso che il Dessì , dovendo far svolgere ad una squadra di operai lavori
di manutenzione della caldaia del condominio di v. Toscana 1, per raggiungere
la quale era necessario entrare nell’immobile del civico 3 della stessa via , avesse
tentato di accedere attraverso l’ingresso del civico 3 , facendo uso dell’apposita
chiave di cui disponeva e che si era rotta . Era stato quindi necessario
l’intervento di un fabbro e il Dessì aveva provveduto ad apporre un cartello con il
quale avvisava i condomini dell’accaduto e della disponibilità delle nuove chiavi
presso il suo ufficio, ubicato poco distante, come emerge dalle dichiarazioni di
Giuseppe Dessì , Luigi Mereu e Roberto Carboni. Tale ricostruzione dei fatti
risulta peraltro confermata dagli stessi imputati. Ciò nonostante, essi
rappresentarono , in denuncia , la vicenda in modo assolutamente infedele e
fuorviante , in particolare omettendo di riferire che il Dessì disponeva delle
chiavi di accesso del condominio di v. Toscana 3 , in quanto autorizzato ad
accedere al locale caldaia, come, del resto, era avvenuto in diverse circostanze
precedenti , e che la chiave si era spezzata ed era stato quindi necessario
provvedere al’immediata sostituzione della serratura. Al contrario , nella
denuncia , gli imputati fecero riferimento ad un atto totalmente arbitrario del
Dessì , il quale , dopo aver minacciato il ragazzo , avrebbe , a loro dire ,
scardinato il cancello a martellate , impedendo addirittura l’accesso ai
condomini. E’ d’altronde documentalmente provato — puntualizza il giudice a
quo- che il Dessì sin dal 2004 disponeva di chiavi per accedere all’ingresso del
civico 3 di v. Toscana, a fini di attività manutentiva, come si evince dalla lettera
in data 28-3-2004 ,indirizzata a Giuseppe Dessì , a firma di Maria Farris ,
Francesco Azzolini e del coniuge della Puddu , Antonio Demuru. Di qui la
2

corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle

conclusione secondo la quale deve essere esclusa la ragionevolezza di un
convincimento basato su congetture o supposizioni di illiceità del fatto
denunciato , atteso che la Puddu era perfettamente edotta degli accadimenti
verificatisi il 16-6-2005 , dei quali riferì, in denuncia, in modo parziale e
fuorviante , rappresentando fatti non rispondenti a verità , che avrebbero
integrato le ipotesi di reato indicate in denuncia,e omettendo di esporre proprio
quelle circostanze che avrebbero spiegato e reso legittima l’immediata

4.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute
, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ,
si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini, rv203767).
5.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali , al
versamento della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della
Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio
dalla parte civile , che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 1344
, oltre agli accessori di legge.

PQM

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI ED AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1000 ALLA CASSA DELLE AMMENDE, NONCHÈ
ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PRESENTE GIUDIZIO DALLA PARTE CIVILE, CHE LIQUIDA IN
COMPLESSIVI EURO 1344 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

3
“(

sostituzione della serratura.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 12-9-13 .

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