Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51985 del 02/11/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 51985 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 04/02/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona della d.ssa PERLA
LORI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 02/11/2016

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1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di
condanna pronunciata dal Tribunale di Como il 21.4.2010 nei confronti di A.A., per il
reato di truffa in danno di C.C.; ha dichiarato invece prescritto il reato nei confronti
del coimputato B.B..
2.Secondo
cospicui
compensi
per l’attività
ottenuto
l’accusa,
l’imputato aveva
d’intermediazione finanziaria fraudolentemente promessa alla persona offesa per fargli
ottenere un mutuo bancario di C 450.000 e consentirgli così di “coprire” gli assegni emessi sul
conto corrente della società “Claim” di cui, come si legge in sentenza, il Nava Marziano era
dominus di fatto.
3.La Corte di merito rileva, fra l’altro:
– che il contratto d’intermediazione finanziaria stipulato dalle parti era da considerarsi nullo, sia
perché non era stata accertata l’esistenza della società di riferimento, la Kerr Management
S.p.A., sia perché, in ogni caso, l’imputato non aveva fornito alcuna prova di essere legittimato
ad operare per conto della stessa società;
-che era stata accertata la natura fraudolenta del rilascio di cambiali internazionali offerte dal
coimputato B.B. a garanzia dell’operazione, dal momento che mai la banca interessata
aveva confermato l’esistenza di valida fideiussione;
– che il B.B. aveva cercato di accreditarsi come soggetto dotato di discrete disponibilità
finanziarie attraverso la prospettazione di un finanziamento promessogli dalla sua banca per
lavori di ristrutturazione della sua abitazione;
4.Ricorre il difensore del A.A., deducendo il vizio di mancanza e illogicità della motivazione,
“con consequenziale travisamento dei fatti”, ai sensi dell’art. 606 lett. E) cod. proc. Pen., e il
vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. B).
In sintesi, secondo la difesa la Corte di merito avrebbe trascurato la rilevanza scagionante
della prova emersa in giudizio delle effettive erogazioni di somme per importi cospicui da parte
del C.C. e del B.B. a favore della persona offesa, e avrebbe indebitamente ricostruito in
chiave accusatoria le vicende del contratto di mediazione internazionale; sarebbe carente la
motivazione sul comportamento decettivo degli imputati nei confronti della società Claim.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e alquanto a-specifico rispetto ai principali capisaldi
argomentativi delle sentenze di merito (della prova della consegna al C.C.degli importi
indicati in ricorso non vi è traccia in atti, come sottolinea la Corte territoriale; il mutuo per
ristrutturazione non risulta mai concesso al B.B., che dunque non poteva disporre della
somma corrispondente; la difesa non prende nemmeno posizione sulla falsità della indicazione
della fideiussione che sarebbe stata rilasciata a garanzia della cambiali internazionali; di
consegne di denaro al Nava non ha dato conferma neppure la moglie del Lenzetti. Infine,
come rileva, ancora, la Corte, il Nava Marziano è persona offesa o comunque danneggiata dal
reato in proprio, non essendo quindi necessaria l’identificazione di un pregiudizio economico
anche nei confronti della soc. Claim).
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. Pen. al pagamento delle
spese processuali, e al versamento della somma di euro 1500alla Cassa delle Ammende,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2.11.2016.
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RITENUTO IN FATTO

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