Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 519 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 519 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUZZI SALVATORE N. IL 06/09/1969
avverso la sentenza n. 430/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Per quanto concerne la prescrizione del reato occorre tenere conto della data della pronuncia
della sentenza di appello e non del deposito delle motivazioni per individuare il termine di
prescrizione, così come costantemente ritenuto da questa Corte, producendosi gli effetti della
decisione con la lettura del dispositivo. Di conseguenza il reato non poteva in alcun modo
ritenersi prescritto alla data della decisione intervenuta il 26 gennaio 2013.
La seconda doglianza è anch’essa manifestamente infondata correttamente avendo preso atto
il tribunale della volontà dell’imputato di non partecipare al giudizio. Trattandosi di mezzo di
difesa eventuali opposizioni avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva opposizione
all’atto della revoca della ammissione dell’esame indicato. Si appalesano infine di merito le
censure circa la completezza dell’indagine istruttoria, peraltro solo genericamente confutata in
questa sede.
la prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello, come costantemente
affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile né il ricorso stesso può
essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Luzzi Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Catanzaro, in data 15 gennaio 2013, ha confermato quella resa tribunale di
Rossano che lo ha condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) e c)
DPR 380/01; 181 dlgs 42/04; 734 cod. pen. per lavori di sbancamento di terreno cespugliato e
boscato per una superficie complessiva di metri quadrati 11.500 in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico e ambientale. Il fatto risulta accertato il 26 gennaio 2008.
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione facendo rilevare che le motivazioni della decisione di
appello sono state depositate 1’11 marzo 2013. Si duole altresì il ricorrente della lesione del
diritto di difesa perpetrata in primo grado posto che in sede di richieste istruttorie era stato
ammesso all’esame dell’imputato, poi revocato per l’assenza dell’imputato stesso in quanto
rimasto contumace. Si duole infine della mancanza di un’indagine volta chiarire le finalità
pratiche dello sbancamento.
Successivamente il ricorrente fatto pervenire memorie difensiva in cui ribadisce le ragioni
indicate nel motivo di ricorso con riferimento alla prescrizione del reato.

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