Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5188 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5188 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSITTO ANTONINO GIOELE N. IL 04/11/1961
avverso la sentenza n. 1117/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in perso del Dott.
che ha concluso per J2
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Udito, per la prtcivile, l’Avv
Udit i dW6nsor Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Antonino Gioele ROSSITTO ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Milano del 9-10-2012, che, confermando quella del Tribunale di Monza in data 14-5-2010, lo
ha riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen..
2. I primi tre motivi prospettano tutti violazione di legge per nullità da un lato della citazione
per il giudizio di appello, notificata ex art. 159 codice di rito al difensore d’ufficio benché dopo

notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, del pari effettuata

ex art.

159 cit. presso il difensore d’ufficio nonostante l’intervenuta nomina di quello di fiducia.
3. Con il quarto motivo si chiede ritenersi ammissibile il ricorso in quanto soltanto il 5-2-2013 il
difensore d’ufficio era venuto a conoscenza della già intervenuta celebrazione del processo e il
giorno seguente aveva ottenuto il rilascio di copia degli atti.
4. Con il quinto motivo si propone in subordine istanza di restituzione nel termine per
impugnare la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.

In primo luogo la sussistenza del vizio di notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza, dovuto all’effettuazione della stessa, ex art. 159 cod. proc. pen., al difensore
d’ufficio, anziché a quello di fiducia frattanto nominato (è in atti la nomina dell’avv. M.
B. Parrelli depositata il 22-7-2011 presso Tribunale di Monza), determina l’ammissibilità
del ricorso tardivo proposto, essendo provato che il termine per impugnare non è
decorso per la nullità della notificazione dalla cui data il termine stesso avrebbe dovuto
avere decorrenza.

3.

Ciò premesso, è fondata la censura di nullità per omessa citazione dell’imputato per il
giudizio di appello in quanto pure effettuata ex art. 159 cod. proc. pen. al difensore
d’ufficio dopo l’intervenuta nomina di quello di fiducia.

4.

Il giudizio di secondo grado è quindi nullo e ciò determina l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio al giudice a quo -altra sezione- per nuovo giudizio.

P.

Q.

M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per
nuovo giudizio.
Roma, 3.10.2013

la sentenza di primo grado fosse stata depositata nomina di difensore di fiducia, dall’altro della

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