Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5185 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5185 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
LEOPERDI DIEGO N. IL 20/o2/1982
avverso la sentenza n. 32/2007 GIUDICE DI PACE di MACERATA,
del 21/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2()13 la relazione l’atta dal
Consiglicre Dott. SILVANA E iiERARDlNIS
Udito il Procuratore Generale in )ersona del Doli.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udii i difensor

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 21.1.2011-rectius 21.12.2011-depositata il 10 gennaio 2012-il

Diego e LEOPERDI Francesco per i reati loro ascritti(artt.81,comma secondo -594612,co.I,635 CP.acc in data 24.9.2006 )perché estinti per intervenuta remissione di
querela.
Nell’imputazione si contestava tra l’altro a LEOPERDI Diego di aver minacciato le
persone offese(Cruciali Annalisa,Leoperdi Claudio,Leoperdi Susanna,Leoperdi
Marianna e Leoperdi Francesco) dicendo loro :”C ‘avete tempo fino al 15 gennaio per
ritirare le denunce,se no vi ammazzo tutti”-

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di
Appello di Ancona,deducendo ai sensi dell’art.606 comma I lett.B) CPP.:
1-incompetenza per materia del primo giudice,ai sensi dell’art.21 comma primo
CPP.ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli
artt.56-610 CP.-612 e 152 CP.
A riguardo il ricorrente evidenziava che nella specie la condotta minacciosa enunciata
in rubrica doveva ritenersi finalizzata al raggiungimento di ulteriore scopo,onde
riteneva configurabile l’ipotesi di cui all’art.610 CP.
Pertanto il requirente rilevava che il reato era di competenza del Tribunale.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza limitatamente al capo di
imputazione di minaccia ascritto a Leoperdi Diego.

1

Giudice di Pace di Macerata dichiarava non doversi procedere a carico di LEOPERDI

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero la fattispecie di minaccia enunciata in rubrica a carico di LEOPERDI
Diego,risulta avere ad oggetto una condotta formalmente non riconducibile
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frlida n;q44 4,

di reato di cui all’art.610 CP. come evidenziato dal PG ricorrente,stante il riferimento
alla coazione esercitata nei confronti delle persone offese al fine di far ritirare le
denunce presentate a carico dell’imputato.

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Tale contestazione rende fondata la censura di incompetenza vciel Giudice di Pace,e la
sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla fattispecie di
cui all’art.612 CP ascritta a Leoperdi Diego,per la quale risulta erroneamente
pronunziata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di
remissione di querela.
Per tale reato gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Macerata per il corso ulteriore.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato come
minaccia e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.

Roma,deciso in data 2 ottobre 2013.

Il Consigliere relator DEPOSIT A IN A CELLENIA

paradigma normativo dell’art.612 comma primo CP., suscettibile di integraripotesi

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