Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5184 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5184 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santilli Silvana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 07/06/1965

avverso la sentenza del 14/06/2011 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per l’imputato l’avv. Amerigo Lanza, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di
Bologna dell’01/10/2007, la Corte d’Appello di Bologna dichiarava non doversi
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Data Udienza: 26/09/2013

procedere nei confronti di Silvana Santilli in ordine al reato di cui all’art. 594 cod.
pen., commesso il 23/05/2001 in danno dell’ispettore Vito Prudenzano e
dell’agente Andrea Ranaldi della Polizia di Stato, in quanto estinto per
intervenuta prescrizione successivamente alla decisione di primo grado,
confermando l’affermazione di responsabilità della Santilli agli effetti civili e la
condanna del predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputata ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce violazione di
legge nella pronuncia della sentenza impugnata in fase predibattimentale e nella

del 23/05/2006, anteriore alla sentenza di primo grado, con conseguente revoca
delle disposizioni civili, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato
per la prima volta oltre il termine prescrizionale di cinque anni dalla data del
fatto. Lamenta altresì mancanza di motivazione sulla relazione di servizio redatta
dall’ispettore Prudenzano il giorno dei fatti, che escludeva la pronuncia di termini
ingiuriosi da parte dell’imputata, ed illogicità del giudizio di attendibilità delle sole
dichiarazioni della persona offesa e di quelle del teste Ranalli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nelle censure relative alla declaratoria di estinzione del
reato con sentenza predibattimentale.
Tale pronuncia non è invero consentita laddove l’art. 601 cod. proc. pen.,
nel disciplinare la fase degli atti preliminari al giudizio di appello, non richiama la
procedura camerale di declaratoria immediata di cause di proscioglimento di cui
all’art. 469 cod. proc. pen.; procedura che non può ritenersi ricompresa nel
generale rinvio alle norme sul giudizio di primo grado operato dall’art. 598 cod.
proc. pen., sia per il suo carattere eccezionale, sia per la riserva che la norma
citata prevede rispetto alle disposizioni degli articoli seguenti, dei quali l’art. 599
cod. proc. pen. non include la pronuncia di sentenze predibattimentali nell’elenco
tassativo dei casi di deliberazione in camera di consiglio (Sez. 3, n. 43310 del
26/10/2005, Perduca, Rv. 233121; Sez. 3, n. 35577 del 27/06/2007, De Bortoli,
Rv. 237414; Sez. 1, n. 26815 del 19/06/2008, Karwowski, Rv. 240876). Né il
provvedimento impugnato può trovare fondamento nella previsione dell’obbligo
di immediata declaratoria di cause di estinzione del reato di cui all’art. 129 cod.
proc. pen.. Detta norma, per un verso, non conferisce al giudice un potere
ulteriore ed autonomo rispetto a quello già previsto da quelle che regolano
l’epilogo proscioglitivo nelle diverse fasi del procedimento; e per altro enuncia
una regola di giudizio la cui attuazione richiede comunque una pienezza del
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ritenuta prescrizione del reato in data 23/11/2008 e non nella precedente data

contraddittorio, che consenta di valutare, in base alla cognizione di tutte le
risultanze processuali disponibili, l’eventuale sussistenza dei presupposti per
l’adozione di una sentenza di un proscioglimento sul fatto ai sensi del secondo
comma dello stesso art. 129 (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv.
230529; Sez. 2, n. 41498 del 06/10/2004, Morgante, Rv. 230577; Sez. 6, n.
24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). Valutazione che nella
specie veniva in effetti omessa.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo

ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della corte d’Appello di
Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 26/09/2013

Il Consigliere

nsore

Il Presidente

giudizio ad altra Sezione della corte d’Appello di Bologna, rimanendo assorbiti gli

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