Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 518 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 518 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
ZHANG JIAN REN N. IL 17/05/1969
avverso l’ordinanza n. 678/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
22/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

co .1, Limo

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna
propone ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 4-bis
ord.pen., avverso l’ordinanza in data 22.12.2014 con cui la Corte territoriale
aveva annullato, su istanza di Zhang Jian Ren, l’ordine di carcerazione emesso il
4.11.2014 nei confronti del predetto per l’espiazione della residua pena detentiva
di anni 1 mesi 2 di reclusione inflitta per il reato di cui all’art. 12 comma 3-ter
D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenendo il titolo del reato non ostativo della
sospensione dell’esecutività dell’ordine dì carcerazione prevista dall’art. 656

(comma 5) del codice di rito; il ricorrente deduce che la formulazione dell’art. 4bis ord.pen., nel testo vigente al momento dell’emissione dell’ordine di
carcerazione annullato, includeva la violazione dell’art. 12 comma 3-ter D.Lgs. n.
286 del 1998 tra i reati autonomamente ostativi dell’effetto sospensivo della
carcerazione.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24561 del 30.05.2006, Aloi, Rv.
233975) hanno affermato il principio per cui il divieto della sospensione
dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656 comma 9 lett. a) cod.proc.pen.
per il caso di condanna per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis ord.pen. non
opera quando, trattandosi di delitti indicati in quest’ultima disposizione soltanto
come reati-fine di un’associazione per delinquere, non vi sia stata condanna per
il reato associativo.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio al caso di
specie, annullando l’ordine di carcerazione erroneamente emesso dal pubblico
ministero senza contestuale decreto di sospensione nei confronti dello Zhang,
condannato per il reato di cui all’art. 12 comma 3-ter D.Lgs. n. 286 del 1998, ma
non (anche) per il delitto – rientrante nel novero dei delitti ostativi ex art. 4-bis
comma 1-ter ord.pen. – di cui all’art. 416 cod. pen. realizzato allo scopo di
commettere reati finalizzati a procurare l’ingresso clandestino di stranieri nel
territorio dello Stato.
3. La deduzione del ricorrente secondo cui l’ultima riformulazione dell’art. 4-bis
(comma 1-ter) avrebbe “svincolato” il reato-fine di cui all’art. 12 comma 3-ter
D.Lgs. n. 286 del 1998 dal collegamento teleologico col reato associativo, ai fini
della produzione – comunque – degli effetti ostativi dei benefici penitenziari e
della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, non trova alcun
riscontro nella lettera della norma e nella sua esegesi, ed è anzi manifestamente
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contraddetta proprio dal parallelismo, evocato nel ricorso, coi delitti di violenza
sessuale, per i quali il legislatore è effettivamente intervenuto nel 2009 (a
differenza che per i reati in materia di immigrazione clandestina) a novellare il
testo della norma, prevedendone l’autonoma efficacia ostativa a prescindere
dalla condanna per il corrispondente reato associativo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 26/11/2015

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