Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 518 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 518 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Semeraro Cosimo Damiano, nato a Massafra il 13.1.49
imputato art. 171 ter L. 633/41
avverso la Sentenza della Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto, del 20.12.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
.!

t

osserva

La Corte d’appello, previo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e
della sua non menzione, ha ribadito la condanna inflitta al ricorrente perché, quale titolare di
un circolo, aveva diffuso a fini di lucro un servizio criptato (emittente Sky) in assenza di un
accordo con il distributore.
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione per essersi la Corte completamente
adeguata alla decisione del Tribunale ignorando le deduzioni difensive circa il differente
svolgimento dei fatti che evidenziano come l’imputato fosse mero titolare dell’associazione e
dai quali nulla si evince a proposito del fine di lucro. Altro motivo di doglianza è rappresentato
dalla eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e tendenzialmente in fatto.

Data Udienza: 25/10/2013

Esso, infatti, non si sostanzia in puntuali critiche alla motivazione impugnata ma solo in
un tentativo di ottenere da questa S.C. una nuova valutazione dei dati fattuali (in particolare, la
Così facendo, però, il ricorrente mostra di equivocare il compito di controllo di questa
S.C. e, soprattutto, non avere chiaro il concetto che la non condivisibilità di una decisione non
la rende per ciò solo illogica e criticabile.
Al contrario, nella misura in cui questa S.C. ravvisi che le prove, sono state tutte
considerate in modo esauriente e non manifestamente contrario alla logica, il provvedimento
esaminato diviene inoppugnabile ed, anzi, si finirebbe per travalicare i confini di pertinenza del
solo giudice di merito se si accedesse ad una diversa interpretazione (ancorché astrattamente
possibile) dei medesimi elementi.
Nella specie, non vi è dubbio che la decisione offre un quadro delle risultanze
probatorie, dettagliato, chiaro e logico e le generiche critiche qui mosse non attaccano il profilo
della coerenza e consequenzialità delle conclusioni raggiunte.
Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio non merita accoglimento se si
considera che la Corte, tanto si è posta il problema di graduazione della pena al caso concreto
che ha riconosciuto anche l’attenuante del risarcimento del danno.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Consig

estensore

mancanza di denaro nella disponibilità dell’imputato).

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