Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 517 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 517 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PADULA GABRIELE nato il 22/11/1983 a MESAGNE

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha confermato la
sentenza del Tribunale di Brindisi, con cui Gabriele Padula era stato condannato alla
pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in
relazione ai reati di cui agli artt. 171 bis I. 633/1941 (per avere, quale titolare
dell’impresa individuale Electronic System e a scopo imprenditoriale, detenuto 6 cd/dvd
contenenti sistemi operativi e programmi software illecitamente riprodotti e privi del
marchio Siae) e 474 e 648 cpv. cod. pen.

prospettando un vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione degli elementi di
prova, evidenziando che i supporti contenenti copie di software abusivamente duplicate
rinvenuti nel suo laboratorio non erano utilizzabili né commerciabili, in mancanza del
necessario codice di accesso fornito dal produttore (c.d. product key), con la
conseguenza che doveva ritenersi che gli stessi fossero utilizzati dal ricorrente per scopi
esclusivamente personali e non a fini imprenditoriali.
Analogo vizio ha prospettato in relazione al reato di ricettazione, per
l’insufficiente considerazione della propria buona fede, derivante dalla mancanza di
consapevolezza della contraffazione dei marchi, che ne postulava la conoscenza, non
desumibile dalle sue normali esperienze e conoscenze in materia, essendo, tra l’altro,
proprio a dimostrazione di tale stato di buona fede, state prodotte le fatture di acquisto di
tali prodotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo di doglianze già motivatamente disattese dalla
Corte d’appello, è manifestamente infondato.
Con esso, infatti, il ricorrente, pur prospettando vizi della motivazione, in ordine
alla destinazione commerciale o, comunque, imprenditoriale, dei sistemi operativi e
software contraffati da lui detenuti, e alla consapevolezza della contraffazione degli altri
oggetti pure detenuti per la vendita (1 mouse pad riproducente un personaggio
contraffatto; due calzini portacellulari riproducenti altro personaggio contraffatto; tre
custodie portacellulari riproducenti il logo contraffatto Nike), in realtà censura gli
accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, sia in ordine alla destinazione alla
attività di impresa dei 6 supporti magnetici contenenti sistemi operativi protetti da
copyright nella disponibilità del ricorrente (destinazione desunta dal fatto che tali supporti
furono rinvenuti nel laboratorio retrostante l’esercizio commerciale dell’imputato,
evidentemente, ad avviso dei giudici di merito, pronti per essere installati su dispositivi di
terzi); sia a proposito della notorietà dei marchi contraffatti apposti sui prodotti rinvenuti
esposti per la vendita all’interno del medesimo esercizio commerciale, nonché della
consapevolezza della loro contraffazione in capo all’imputato (non esclusa dalla
1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

provenienza mediante acquisti dimostrati da fatture, nelle quali, peraltro, l’oggetto era di
difficile identificazione): si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità,
essendo volte a sindacare gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per fondare il loro
convincimento (in ordine alla destinazione commerciale o, comunque, imprenditoriale dei
software, e alla consapevolezza della contraffazione dei marchi apposti sui prodotti
detenuti per la vendita), in assenza della indicazione di manifeste illogicità o
contraddittorietà dell’iter argomentativo del provvedimento impugnato.

consentite nel giudizio di legittimità.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Prégid nte

Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, affidato a censure non

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