Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 517 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 517 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Emolo Salvatore, nato il 07/12/1977;

Avverso l’ordinanza n. 720/2014 emessa il 02/12/2014 dalla Corte di
appello di Bologna;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale
Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 02/12/2014 la Corte di appello di Bologna
rigettava la richiesta di revoca della sentenza emessa dalla Corte di appello di
Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 13/11/2003, divenuta irrevocabile il
16/11/2014, con la quale Salvatore Emolo era stato condannato alla pena di anni
uno di reclusione per la commissione del reato di renitenza alla leva militare
obbligatoria. Tale richiesta era stata presentata in conseguenza della

comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 231, che imponeva l’applicazione
alla fattispecie in esame dell’art. 2, comma 4, cod. pen. in materia di successione
di leggi penali in senso favorevole al reo.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto veniva adottato sul
presupposto che, al contrario di quanto dedotto dall’Emolo, le modifiche
normative in tema di leva militare obbligatoria non avevano comportato la totale
abolizione del servizio militare di leva obbligatorio, ma solo limitato la sua
operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali, di cui occorreva tenere
conto nella valutazione delle condotte delittuose in corso di valutazione
giurisdizionale.

2. Avverso tale ordinanza, il condannato ricorreva per cassazione, a mezzo
del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della
richiesta proposta in sede di esecuzione, in relazione al reato di renitenza alla
leva militare obbligatoria contestato all’Emolo, che erano stati valutati dalla
Corte di appello di Bologna, con un percorso motivazionale contraddittorio e
manifestamente illogico.
Si deduceva, in particolare, che le norme relative al servizio militare di leva
obbligatorio, contenute nel d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e nella legge 24
dicembre 1986, n. 958, erano state abrogate dalla legge 231 del 2000, con
conseguente applicazione del principio di successione di leggi penali in senso
favorevole al reato previsto dall’art. 2, comma 4, cod. pen. Né valeva in senso
contrario, l’argomento secondo cui l’istituto in esame era stato soppresso in
maniera graduale, atteso che, essendo stata abrogata la leva militare
obbligatoria, non poteva ritenersi operante la fattispecie di reato tesa a
sanzionare la condotta elusiva di tale comportamento, non più imposto dalla
legge.
Per queste ragioni processuali, l’ordinanza impugnata doveva essere
annullata.
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sospensione della leva militare obbligatoria che era stata disposta dall’art. 7,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, deve farsi applicazione
dell’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la sospensione della
chiamata obbligatoria alla leva militare, così come introdotta dall’art. 7, comma
1, della legge 231 del 2000, non ha abolito tale servizio di leva, ma ne ha
limitato l’operatività a specifiche situazioni e a ipotesi eccezionali, rilevanti sia in

Almavera, Rv. 238685).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che una simile interpretazione,
oltre a formare oggetto di una posizione ermeneutica da tempo consolidata, si
porrebbe in contrasto con la previsione dell’art. 52, comma 2, Cost., che
risulterebbe indubbiamente violata in caso di definitiva e totale soppressione
dell’obbligatorietà della leva militare. Ne consegue che la nuova disciplina sul
reclutamento militare, non avendo integralmente soppresso l’istituto del servizio
di leva obbligatorio, non ha comportato una aboliti° criminis totale della relativa
fattispecie, ma soltanto una riduzione della possibile sfera di operatività
dell’illecito penale (cfr. Sez. 1, n. 24270 del 18/05/2006, Lampedone, Rv.
234839).
Ne discende che sussiste l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. per i
fatti di renitenza alla leva commessi anteriormente all’intervenuta modifica
legislativa, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna
irrevocabile, che comporta al soggetto renitente l’inapplicabilità delle nuove e più
favorevoli norme. Tale condizione ostativa sussiste certamente nel caso in
esame, atteso che la richiesta formulata nell’interesse dell’Emolo riguarda la
revoca della sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, il 13/11/2003, divenuta irrevocabile il 16/11/2004.
Sul punto, si ritiene utile richiamare conclusivamente il principio di diritto
affermato da questa Corte, che occorre ribadire, secondo cui: «La sospensione
della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e
successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma
ne ha limitato l’operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti
anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di
coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto
penale. Sussiste, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen.,
con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia
stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione
delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del
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tempo di guerra che in tempo di pace (cfr. Sez. 1, n. 43709 del 06/11/2007,

servizio militare per motivi di coscienza non è più reato» (cfr. Sez. 1, n. 10424
del 24/02/2010, Negro, Rv. 246396).

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Emolo
deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese
processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015.

P.Q.M.

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