Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 517 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 517 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’Angelo Maria, nata a Napoli il 6.2.60
imputata artt. 632, 63 bis c.p. e 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 5.6.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La Corte d’appello, previa declaratoria di estinzione per prescrizione della
contravvenzione edilizia, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per la violazione degli
artt. 632 e 639 bis, nonché, 349 c.p..
La doglianza qui proposta deduce mancata indicazione degli elementi sui quali i giudici
hanno fondato il proprio convincimento e l’esistenza di un esame generico e superficiale.
Il ricorso è manifestamente infondato perché, pur essendo innegabile una certa
stringatezza deliro impugnato, è pur vero che esso, essendo confermativo della prima
sentenza, si fonde con essa andando a formare un unico complesso motivazionale che sostiene
adeguatamente al decisione assunta.
Risulta, infatti, incontrovertibilmente dalle parole del verbalizzante che la ricorrente, in
occasione dei distinti sopralluoghi effettuati nell’unità immobiliare dello IACP occupato dalla
D’Angelo, constatò la realizzazione dei lavori edilizi abusivi e, quindi, successivamente,m il loro
Data Udienza: 25/10/2013
completamento in violazione dei sigilli apposti. Ricorrono, quindi, i presupposti di entrambe le
ipotesi criminose residue e, del resto, anche le generiche critiche della ricorrente non
evidenziano alcun vizio nella decisione impugnata.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.