Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5169 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5169 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Hassan Najimi, nato il giorno 1 gennaio 1978
in Marocco, avverso l’ordinanza di inammissibilità 15 maggio 2013 della Corte di
appello di Genova.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Vincenzo Geraci che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’impugnato provvedimento, non essendovi -a suo avviso- prova della
volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento.

RITENUTO IN FATTO
1. Hassan Najimi ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 15
maggio 2013 della Corte di appello di Genova che ha respinto la richiesta di
restituzione in termini per impugnare la sentenza, emessa dal G.I.P. del Tribunale
di Genova in data 20 luglio 2007, sentenza appellata dal difensore, confermata

Data Udienza: 16/01/2014

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con sentenza 26 novembre 2008 della Corte di appello di Genova (di condanna ad
anni 20 di reclusione ex artt. 74 e 73, 80 d.p.r. 309/90), e contro la quale il
difensore di fiducia non ha proposto ricorso per cassazione.
2. La Corte di appello di Genova, decidendo, il 15 maggio 2013, sulla
richiesta di restituzione in termine, per proporre impugnazione avverso la

grado di appello con la decisione 26 novembre 2008 (n.2459/2008 Reg Sent.)
della seconda sezione penale della Corte ligure, irrevocabile il 17 maggio 2009,
ha rigettato la detta domanda, rilevando nell’ordine:
a) che nel giudizio di appello l’Hassan, contumace, è stato assistito dal
difensore di fiducia (avv.Pagano), nominato durante la latitanza;
b) che la circostanza che egli abbia nominato, durante la latitanza, un
difensore di fiducia denota inequivocabilmente che egli ha avuto effettiva
conoscenza del procedimento e che ha volontariamente rinunciato a comparire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore, con il primo motivo di gravame, evidenziato che le sentenze
di condanna di primo grado e in appello sono state pronunciate nella latitanza
dell’imputato, dichiarato contumace, ha in proposito sostenuto:
a) che la circostanza che il Najimi sia stato dichiarato latitante, non può
costituire causa ostativa all’accoglimento della richiesta di restituzione, nel
termine per impugnare ex art. 175 c.p.p., considerato che la declaratoria dello
stato di latitanza non presuppone, di per sé sola, che il latitante abbia avuto
effettiva conoscenza dell’emissione di un provvedimento restrittivo a suo carico e
non presuppone neppure che lo stesso abbia avuto conoscenza dell’apertura di un
procedimento a suo carico;
b)

che il deposito dell’atto di nomina fiduciaria da parte dell’avv.

Gianfranco Pagano del foro di Genova è avvenuto sempre e comunque nella
latitanza dell’odierno instante e che tale difensore di fiducia non ha proposto
ricorso per cassazione.
c) che il fatto che il difensore fiduciario dell’imputato abbia partecipato
all’appello non costituisce ostacolo alla concessione della restituzione nel termine

sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Genova, appellata e confermata in

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in favore dell’imputato contumace che intenda proporre personalmente il proprio
atto di impugnazione.
2. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606 Co. 1 lett. e)
in relazione agli artt. 125 e 175 c.p.p. stante la prova dello stato di detenzione
offerta dal ricorrente, dato che l’ordinanza impugnata ha rilevato “che egli [..] ha

grafica di motivazione o, comunque, una motivazione apparente.
Infatti il Giudice a quo si è limitato a riproporre la formula utilizzata
dall’art. 175 c.p.p. senza tuttavia esplicitare il ragionamento giuridico che lo ha
indotto a non tenere in considerazione la circostanza che il ricorrente non abbia
potuto partecipare al procedimento a suo carico, poiché legittimamente impedito
essendo detenuto all’estero.
3. Tanto premesso, ritiene la Corte che nessuno dei due motivi meriti
accoglimento.
3.1. Innanzi tutto è privo di rilievo l’inesatto o superficiale adempimento da
parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre l’impugnazione, a qualsiasi
causa ascrivibile, posto che esso non integra le condizioni previste dall’art. 175
cod. proc. pen. per la restituzione nel termine (cass. pen. sez.
2, 18886/2012 Rv. 252812).
3.2. In secondo luogo, va osservato che, agli effetti della restituzione
nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale, è onere
dell’imputato, secondo un condivisibile recente orientamento (cfr.: cass. pen. sez.
1, 35770/2013, Mocanu Rv. 256309; Sez. 5, 7604/2011, Badara, rv. 249515),
indicare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, onere nella
specie non compiutamente adempiuto, e che autorizza ragionevolmente a
ritenere che detto momento debba farsi decorrere dal momento della nomina in
appello del difensore di fiducia, con la conseguenza dell’intempestività della
domanda in relazione alla effettiva conoscenza della sentenza contumaciale di
primo grado.
3.3. Ciò posto, è ben vero che ai fini della restituzione nel termine per
impugnare una sentenza contumaciale (art. 175, comma secondo, cod. proc.
pen.) l’ “onus probandi” di conoscenza effettiva del procedimento o del

volontariamente rinunciato a comparire”, con ciò evidenziando una carenza

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provvedimento spetta all’autorità procedente, con la conseguenza che detta
prova, nell’ipotesi di imputato latitante difeso da difensore d’ufficio, non può
essere affidata al dato presuntivo dell’irreperibilità dell’imputato che, con lo stato
di latitante, liberamente scelto, si sia posto nelle condizioni di sottrarsi al
procedimento penale ed alla conoscenza degli atti (cass. pen. sez.

di imputato latitante il auale ha nominato Per l’appello un difensore di fiducia, che
nulla ha dedotto od eccepito in ordine alla ritualità del giudizio di primo grado ed
alla conoscenza del suo sviluppo e dei suoi esiti processuali da parte del suo
assistito.
4. Su tali premesse, ferma la regola della sussistenza simultanea delle due
condizioni, della mancata conoscenza del procedimento (accompagnata dalla
mancata volontaria rinunzia a comparire), e della mancata conoscenza del
provvedimento (accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad
impugnare), ritiene questa Corte, contrariamente all’assunto della parte privata e
pubblica, che debba essere negato il diritto alla restituzione nel termine per
l’impugnazione della sentenza contumaciale di primo grado
all’imputato latitante che, come nella specie, dopo l’individuazione dell’oggetto
dell’imputazione e dell’esito della decisione di primo grado ha nominato
un difensore di fiducia.
4.1. Trattasi infatti di eventi di per sé idonei a provare l’effettiva
conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento (con
decorrenza del corrispondente termine), a meno che non risulti, e ciò non è qui
avvenuto, che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l’avvenuta
interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito (cass. pen. sez. 6, 66/2010
Rv. 245343.)
In altre parole, come chiaramente spiegato da questa stessa sezione (cfr.
sul punto: cass. pen. sez. 6, ultima citata), quando si realizza un tale contesto,
connotato da una difesa fiduciaria in atto ed assenza di comunicazione alcuna
sull’avvenuta interruzione dei rapporti con l’assistito, viene a mancare quella
sorta di presunzione “iuris tantum” di non conoscenza della pendenza del
procedimento da parte dell’imputato, che caratterizza la disciplina della

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5, 14889/2010 Rv. 246866), peraltro, nella vicenda, si versa nella diversa ipotesi

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restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale dopo la L. n. 60
del 2005 (cfr. anche Sez. 6, sent, 2718/2009 in proc. Holczer).
4.2. Conclusione questa sostenibile, non tanto in virtù di una presunzione
legale, astratta, formalistica, in senso contrario, ma perché si è in presenza di un
“fatto concreto e specifico”, dato dalla “pendenza del rapporto di difesa fiduciaria

conoscenza dell’imputato, secondo regola di comune consolidata esperienza (r.v.
245343).
La difesa fiduciaria infatti fisiologicamente si caratterizza per la costanza
del “contatto informato” tra difensore ed assistito sicché essa, in assenza di
rigorosa prova contraria, costituisce “fatto” idoneo a comprovare una mutua
informazione in atto che esclude l’utile ricorso all’istituto in questione ( r.v.
245343 citata).
4.3 In definitiva, nella fattispecie, è chiesta la restituzione in termini per
impugnare una sentenza contumaciale di primo grado in una realtà connotata da
due precise specificità:
a) dopo la condanna, il latitante contumace si è utilmente attivato per la
nomina -nel giudizio di appello- di un difensore di fiducia;
b) la restituzione in termini, per impugnare la decisione di primo grado,
non risulta essere stata sollecitata -all’atto della nomina fiduciaria- per censurare
la sentenza contumaciale del primo giudice, ma è domandata soltanto dopo la
raggiunta irrevocabilità della sentenza di secondo grado ed a seguito di difetto di
impugnazione da parte del difensore di fiducia.
4.4. La domanda di restituzione in tali precisi contesti non ha quindi
fondamento.
Né miglior sorte ha la prospettazione dello stato di detenzione all’estero del
latitante, non noto al giudice italiano procedente, né dedotto in allora dal difensore
di fiducia, tenuto conto che la sua odierna tardiva prospettazione, all’effetto
impugnare la decisione di primo grado e per caducare l’irrevocabilità della
sentenza della Corte di appello, non sana l’intempestività del ricorso all’istituto
regolato dall’art. 175 cod. proc. pen., considerato che la detenzione all’estero
(anche) per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo

senza comunicazione di interruzione alcuna”, fatto di per sè idoneo a provare la

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impedimento a comparire in dibattimento, soltanto quando risulti dagli atti (cfr. in
termini: cass. pen. sez. 4, 47497/2011 Rv. 251740), oppure il giudice sia stato
formalmente investito per l’attivazione di un’indagine in tal senso e non vi abbia
dato corso.
5. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del

coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

IT1

sì deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2014
ns. est:

L igi Lanz

provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e

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