Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5168 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5168 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Farid Alann nato il giorno 25 dicembre 1976 in
Bangladesh, persona offesa nel procedimento per calunnia a carico di

Kirilka Krasimorova,

Nikolova

nata il 6 dicembre 1976, avverso il decreto di

archiviazione 16 gennaio 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
eo,
q:~QN1 Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Alfredo Montagna che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnato
decreto.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Farid Alam, persona offesa nel procedimento per calunnia / a carico di
Nikolova Kirilka Krasinnorova, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il
decreto di archiviazione 16 gennaio 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma

Data Udienza: 16/01/2014

2

proponendo quale unico motivo di impugnazione la violazione degli artt. 408
comma 2 cod. proc. pen. e 33 disponibilità attuazione cod. proc. pen..
Sostiene il ricorso che nel procedimento penale, a carico di Nikolova Kirilka
Krasimorova è stato violato il diritto della persona offesa di proporre, a mezzo del
difensore di fiducia -che era stato nominato sin dal 26/4/2011 (allegato D. 1)-

Ministero.
2. A tale effetto il difensore evidenzia e documenta:
a) che nell’atto di nomina del difensore nella persona dell’avv. Marseglia,
l’Alam aveva chiesto espressamente di essere informato, ai sensi dell’art. 408
comma 2 c.p.p., in caso di eventuale richiesta di archiviazione (allegato n.1);
b) che il Pubblico Ministero aveva avanzato una prima richiesta di
archiviazione nel mese di Giugno dell’anno 2012 1 senza informare la persona
offesa;
c) che a seguito di ciò, il difensore, il 3 agosto 2012, al fine di ovviare a tale
mancanza, depositava istanza (allegato n. 2) , con la quale, documentando la sua
nomina, evidenziava il mancato avviso, chiedendo al G.I.P. la restituzione degli
atti all’Ufficio del Pubblico Ministero per quanto di competenza;
d) il 15 ottobre 2012 il Pubblico Ministero, dopo la restituzione degli atti,
avanzava una nuova richiesta di archiviazione ( allegato n. 3) , nella quale, il Sig.
Alam, risultava difeso, dall’Avv. Fabrizio Gallo, persona da lui mai nominata;
e) che detta richiesta di archiviazione veniva notificata al Sig. Alam al
domicilio “eletto “, ossia Via Simone Ghini 40 (allegato n. 4)

ove risultava

sconosciuto;
f) che la notifica veniva ripetuta ex art. 161 ultimo comma c.p.p. presso lo
studio dell’Avv. Fabrizio Gallo (allegato n. 5) il quale, non conoscendo affatto il Sig.
Alam, non proponeva opposizione, ed il Gip Dott.ssa Coccoluto, decorsi i termini,
emetteva l’impugnato decreto di archiviazione (allegato n. 6).
g) che soltanto in data 13 marzo 2013 il difensore accertava, chiedendo
copia del relativo fascicolo presso la Cancelleria del Pubblico Ministero, l’avvenuta
archiviazione del procedimento stesso, non avendo la persona offesa ricevuto,
neanche questa volta, alcun tipo di avviso

opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio del Pubblico

3

3. Le doglianze, documentate con corrispondenti allegati, sono fondate, ed il
ricorso -anche in adesione alle richieste del Procuratore generale- va accolto con
annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per palese violazione dei
disposti normativi di cui agli artt. 408 comma II cod. proc. pen. e 33 norme att. al
cod. proc. pen. il quale ultimo dispone che il domicilio della persona offesa dal

presso quest’ultimo.
Gli atti vanno pertanto trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Roma per gli
adempimenti di cui all’art. 408 comma 2 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
P.M. presso il Tribunale di Roma per gli adempimenti di cui all’art. 408 comma 2
cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2014
Il consigliere estensore

reato, che abbia, come nella specie, nominato un difensore, si intende eletto

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