Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5167 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5167 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO GREGORIO N. IL 29/04/1954
NOBILE MARGHERITA N. IL 28/02/1958
avverso il decreto n. 8/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
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Data Udienza: 16/01/2014

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CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso il decreto con cui in data 15.2-13.3.2013 la Corte d’appello di
Palermo ha confermato il provvedimento del Tribunale di Agrigento del 7.11.2011,
di applicazione a Lombardo Gregorio della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di residenza nel comune di residenza per

un certificato di risparmio al portatore (con saldo di euro 100.000) a Nobile
Margherita, moglie di Lombardo, ricorrono per cassazione Lombardo e Nobile a
mezzo di due ricorsi proposti dai comuni difensori avv. Russello e avv. Gaziano.

1.1 Il ricorso dell’avv. Russello enuncia due motivi di violazione di legge:
– perché la motivazione sarebbe inesistente o meramente apparente in ordine
al requisito dell’attualità della pericolosità sociale. In particolare, questa sarebbe
stata argomentata con riferimento a condanna ex art. 416 bis c.p. per fatti dal
17.4.2002 al 24.2.2004, senza aver tenuto conto della successiva carcerazione per i
sei anni successivi all’arresto dell’11.7.2005;
– perché la Corte non avrebbe ‘correttamente operato’ il giudizio di
proporzione tra i redditi asseritamente prodotti dall’impresa individuale del
Lombardo in epoca precedente quella di contestazione del reato associativo, nonché
di quello ulteriore di estorsione (questo relativo al novembre 2003), per cui è stato
condannato, l’acquisizione dell’immobile e della provvista pecuniaria essendo
precedente tali periodi, come comprovato dalla documentazione afferente denunce
di inizio lavori e certificazione di versamenti contributivi dal 1976 al 2011.

1.2 II ricorso dell’avv. Gaziano non esplicita formalmente la tipologia del
motivo proposto, rispetto alle alternative indicate nell’art. 606 c.p.p., limitandosi a
dedurre di “motivi” “per quanto attiene alla misura personale” e “per quanto attiene
alla misura patrimoniale”.
Per il primo aspetto lamenta poi illogicità, lacunosità e carenza della
motivazione sul requisito dell’attualità della pericolosità sociale, in ragione del
risalire nel tempo dei fatti delittuosi per i quali Lombardo è stato giudicato e della
non adeguata valutazione delle risultanze dibattimentali del processo concluso con
la condanna per reato associativo.

tre anni, con le prescrizioni accessorie di legge, e della confisca di un immobile e di

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Quanto alla misura patrimoniale, sarebbe mancata la motivazione sull’assenza
di redditi leciti di Lombardo e della famiglia. Riferita una ricostruzione di pregresse
vicende in procedimenti di prevenzione, i ricorrenti richiamano e commentano poi
una proposta del pubblico ministero palermitano del 15.3.2012 ed una pronuncia
del Tribunale in data 16.4-11.5.2012, che parrebbero riguardare i beni per i quali
originariamente lo stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di confisca ma che
risultano estranee all’odierno procedimento, avente ad oggetto l’impugnazione del
decreto della Corte d’appello 15.2.2013 (espressamente individuato nella

7.11.2011.

2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura personale di prevenzione
applicata a Lombardo, sul punto dell’influenza della detenzione in espiazione di
pena (la parte pubblica richiama in particolare Cass. 44151/03 che tuttavia, va
rilevato, si riferisce a reati di truffa e in motivazione evidenzia espressamente che
nella fattispecie non si tratta di reati di criminalità mafiosa).

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso proposto in favore della NOBILE, quale terza interessata, va
dichiarato inammissibile per mancanza della necessaria procura speciale.
Entrambi gli avvocati che hanno proposto i due atti di ricorso si qualificano
‘difensori’ della ricorrente, né allegano o fanno riferimento alcuno a specifici
necessari atti di procura speciale per la presentazione dell’atto di impugnazione.
Come invece questa Corte suprema ha ripetutamente insegnato, anche nel
procedimento relativo alle misure di prevenzione il terzo interessato può stare in
giudizio solo a seguito di procura speciale specifica per l’atto di impugnazione
concretamente proposto (da ultimo Sez.6, sent. 35240/2013, ma vedi anche Sez.6,
sent. 46429/2009).
Consegue la sua condanna al pagamento sia delle spese processuali che della
somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende

4. Il ricorso proposto nell’interesse di LOMBARDO va rigettato.
Premesso che il ricorso per cassazione avverso le misure di prevenzione è
ammesso solo per violazione di legge, che, nel caso della motivazione, si configura
appunto solo per la motivazione mancante o di mera apparenza, il primo motivo
dell’atto presentato dall’avv. Russello è infondato. Alle pagine 4 e 10-11 il decreto

dichiarazione di impugnazione) che ha deliberato sul decreto del Tribunale in data

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argomenta specificamente sulla mancanza di alcun elemento indice, a fronte della
ritenuta permanente esistenza della famiglia mafiosa di ‘cosa nostra’, di un positivo
distacco o recesso incompatibile con la ulteriore adesione, spiegando perché la
mera carcerazione non integra nel caso concreto e per sé un comportamento in tal
senso concludente. In altri termini, la Corte osserva che sono pacifiche l’adesione
originaria all’esperienza associativa e la condanna per estorsione, nonché la
permanenza dell’attività dell’associazione; nel contempo, non vi è alcuna condotta

ricorso, che in particolare non deduce comportamenti sintomatici di tale valenza.
Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti. La Corte d’appello (p. 14 e
15) ha spiegato che condivisibilmente il primo Giudice aveva affermato che a fronte
dell’intestazione dei due beni alla Nobile, i relativi fondi di costei documentalmente
erano assolutamente sproporzionati tenuto conto dei suoi effettivi redditi, tant’è che
nell’impugnazione del primo provvedimento la difesa aveva sostanzialmente
ammesso la fittizia intestazione, argomentando in relazione ai presunti pregressi
redditi del Lombardo, provento lecito della sua impresa artigianale. Rispetto a
questa mutata difesa, la Corte palermitana ha giudicato assorbente (p. 16) la
considerazione che le prove documentali in concreto offerte dal Lombardo non
erano assolutamente idonee a dar conto di lecita acquisizione delle somme utili sia
all’acquisto dell’immobile che alla gestione del certificato di risparmio (per
quest’ultimo rilevando in ogni caso proprio tale mancata prova delle lecite fonti
della somme necessarie alla sua originaria acquisizione).
Quanto all’atto di ricorso dell’avv. Gaziano, le deduzioni svolte danno riscontro
della diversità dei motivi, enunciati come avvertito in termini del tutto indistinti,
rispetto a quello di violazione di legge, unico consentito, risolvendosi in censure di
merito svolte anche in termini generici (tanto da condurre al poco comprensibile
commento di altri provvedimenti).
Consegue la condanna del ricorrente LOMBARDO al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOBILE MARGHERITA che condanna al
versamento della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di LOMBARDO GREGORIO.
Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16.1.2014

che attesti una qualche dissociazione. Il punto, in fatto, non è contestato nel

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