Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5166 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5166 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ANTONIO N. IL 20/01/1975
avverso la sentenza n. 703/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/11/2012, la Corte di appello di Ancona confermava
quella del Tribunale di Ancona di condanna di Di Rocco Antonio alla pena di anni
uno di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del
1956, con recidiva reiterata infraquinquennale. Di Rocco, sottoposto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune
di residenza, era stato denunciato per lesioni personali gravi nei confronti di Di

truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione, così violando le
prescrizioni di vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione di
sospetti.
La Corte dava atto che Di Rocco era stato condannato per truffa e falso
ideologico, avendo falsamente rappresentato che le lesioni che egli aveva
procurato al fratello Angelo nel corso di una colluttazione erano state provocate
da un infortunio sul lavoro.
I numerosi precedenti penali giustificavano la mancata concessione delle
attenuanti generiche, né l’appellante aveva specificamente dedotto qualche
elemento positivo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Di Rocco Antonio, deducendo vizio
della motivazione.
Poiché la condanna non era definitiva e la prescrizione di vivere
onestamente e rispettare le leggi è generica, il reato contestato era
insussistente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha ripetutamente insegnato che si ha concorso formale tra
ogni singolo reato, commesso dal soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, e la simultanea violazione, prevista dall’art. 9 della legge
27 dicembre 1956 n. 1423, della prescrizione di vivere onestamente e di
rispettare le leggi. Tale prescrizione, quindi, è specifica ed efficace.

La circostanza che la condanna per falso ideologico e truffa non sia ancora
irrevocabile è irrilevante: il giudice che deve giudicare della violazione della

2

Rocco Angelo e, unitamente al pregiudicato Russo Tommaso, per il delitto di

misura di prevenzione può valutare incidentalmente la commissione del reato e,
di conseguenza, ritenere sussistente la violazione anche in assenza di condanna
definitiva o in caso di non punibilità autonoma della condotta (ad esempio, per
mancanza di querela).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

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