Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51645 del 08/11/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51645 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
parte offesa nel
procedimento
c/
B.B.
avverso il decreto del 25/02/2016 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
letteserrttte le conclusioni del PG
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 08/11/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Catania ha
disposto l’archiviazione degli atti nei confronti di B.B.,
indagata in ordine al reato di cui all’art. 388 comma 2, cod. pen..
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la parte
Rosario PATTI, deducendo violazione dell’art. 127 co. 1 e 1 cod. proc.
pen. per l’omessa notificazione della fissazione della disposta udienza
camerale. Assume il ricorrente che l’avviso risulta essere stato
erroneamente inviato via p.e.c. non all’indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore, ma a quello di un altro avvocato del foro di
Catania (avv. Giovanni PATTI) con diversa, ancorché similare, p.e.c..
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato.
5. Rileva la Corte che l’avviso della richiesta
di archiviazione
proposta dal P.M. non è stato ritualmente notificato alla persona offesa,
essendo stato spedito a mezzo posta elettronica – come risulta dalla
attestazione di segreteria del 19.8.2015 in atti – a difensore diverso
(avv. Giovanni PATTI) da quello domiciliatario ( avv. Giovanni Rosario
PATTI).
6. Di qui la violazione del diritto al contraddittorio spettante alla
persona offesa.
7. Si
impone,
pertanto,
l’annullamento
senza
rinvio
del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 8.11.2016.
Il Componente estensore
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Il Presidente
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offesa A.A., a mezzo del difensore avv. Giovanni