Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5164 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5164 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da MARIGLIANO Michele, nato ad Ottaviano
(NA) il 16 febbraio 1962, avverso l’ordinanza 11 dicembre 2012 della Corte di
appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Vista la richiesta del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. la Corte di appello di Napoli, con ordinanza 11 dicembre 2012, ha
rigettato la richiesta di MARIGLIANO Michele di riabilitazione dalla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza per la durata di anni tre, irrogatagli dal Tribunale di Napoli

Data Udienza: 16/01/2014

2

con decreto n. 554/2001 del 19 novembre 2001, confermato dalla Corte di Appello
di Napoli con decreto del 24 aprile 2001.
2. Dalla informativa della Questura di Napoli risulta che nel corso della
misura di prevenzione il richiedente: a) è stato tratto in arresto in data 16 maggio
2003 per falsificazione di ‘c.d.” e falsi senza marchi SIAE e in data 17 maggio
di mesi 5 di reclusione e scarcerato per

concessione della sospensione

condizionale della pena; b) è stato denunciato il 23 agosto 2007 per violazione
dell’art. 116 T.U.norme sulla circolazione stradale perché alla guida di autoveicolo
con patente revocata; c) il 6 ottobre 2007 è stato sottoposto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari per il reato di truffa aggravata e scarcerato il 21 dicembre
2007; d) il 23 giugno 2006 è stato controllato in Cicciano in compagnia di Allocca
Antonio, persona pluripregiudicata nonché di Marigliano Mario, persona condannata
per rapina (in realtà figlio del ricorrente); e) ha lavorato dall’agosto del 2005 al
novembre 2006 e dall’agosto 2011 al gennaio 2012.
3. La corte distrettuale, premesso cheiciò che rileva ai fini dell’accoglimento
della riabilitazione non è tanto un’assenza di ulteriori elementi negativi, bensì
prove effettive e costanti di buona condotta, ha rilevato come il MARIGLIANO
Michele, pur svolgendo attività lavorativa (molto saltuaria), sia incorso in reiterate
violazioni delle leggi penali, sia in costanza della misura di prevenzione, sia
e4
successivamente alla cessazione della misura stessa, y ha negato la chiesta
riabilitazione.
4. Contro tale decisione ricorre personalmente l’interessato, lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, il Marigliano, dopo aver chiarito che uno dei pregiudicati
assieme al quale è stato trovato, Marigliano Mario, è suo figlio, ha contestato la
sua responsabilità per l’accusa di truffa, ancora sub judice; ha spiegato che, per la
violazione dell’art. 116 T.U.norme sulla circolazione stradale, ha pagato la relativa
ammenda e che per la violazione del diritto di autore la pena è stata interamente
espiata.
In ogni caso, si tratterebbe di fatti minimi risalenti nel tempo, inidonei ad
escludere la chiesta riabilitazione, considerato che pur potendo avanzare la

2003 con sentenza n. 615/2003 del Tribunale di Noia è stato condannato alla pena

3

richiesta di riabilitazione dopo tre anni, egli ha atteso ben nove anni di cui cinque
trascorsi senza nessuna violazione e che ha prestato attività lavorativa dal 2005 al
26 settembre 2012, data in cui è stato licenziato per “crisi produttiva”.
5. Le doglianze, come illustrate personalmente dal ricorrente, non superano
il vaglio dell’ammissibilità, attesa la loro palese infondatezza, laddove correlate alla
5.1. In tema di riabilitazione relativa a misura di prevenzione e per
l’accoglimento della relativa domanda, il Supremo collegio ha fissato una serie di
parametri valutativi (tutti rispettati nel provvedimento impugnato) che hanno in
comune la circostanza che, pur non essendo richiesta la sussistenza di fatti positivi
che dimostrino la redenzione ed il riscatto del soggetto dal passato, è necessario
un comportamento che denoti il ravvedimento e l’adozione di un sistema di vita
improntato al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza (cass. pen.
sez. 6, 29077/2001 Rv. 220715).
Inoltre, la prova costante ed effettiva di buona condotta implica una
valutazione della personalità sulla base, non già della mera astensione dal
compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un
effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale
espressione del recupero dell’interessato ad un corretto modello di vita (cass. pen.
sez. 2, 35545/2008 Rv. 240660).
Orbene, nella vicenda non sono stati acquisiti indici positivi che abbiano un
significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non
esemplare, modello di vita, mentre invece -al contrario- si sono verificate ulteriori
ed accertate violazioni alle norme della convivenza civile (esclusa ovviamente la
frequentazione del figlio pregiudicato), segni questi giustamente valorizzati nel loro
complesso come incompatibili con la proposta domanda di riabilitazione.
5.2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).

corretta giustificazione proposta dai giudici di merito.

4

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2014

I onsigli e estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA