Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5164 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5164 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AADAN MOHAMED N. IL 23/04/1977
ABDALAH MOHAMED N. IL 11/10/1977
AHMED MOHAMED ABDIRIZAK N. IL 12/03/1986
ABDI UMOR N. IL 01/01/1985
ALI JAMAC N. IL 25/07/1973
JIMALE DUHULOW HASHI N. IL 01/01/1955
HUSSEIN NUR ABDULLAHI N. IL 01/01/1972
HASSAN SAID N. IL 01/01/1981
MAHMED AHMED AHMED N. IL 03/03/1978
MOALLIM ALI’ AHMED HUSSEIN N. IL 02/04/1957
MOHAMED DAHIR N. IL 01/01/1978
MOHAMED GEDDI BASHIR N. IL 01/01/1973
MUUMIN GUURE CABDISALAN N. IL 01/01/1988
NUR HADIYO SHABEL N. IL 10/12/1967
SHARIF ALI ABDOW N. IL 25/12/1984
SHEIKH OMAR JAMA N. IL 02/12/1960
avverso la sentenza n. 14725/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 19 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il G.I.P. del Tribunale di Catania applicava fra l’altro all’imputato Moallirn Ali
Ahmed Hussein la pena concordata tra le parti di anni tre e mesi quattro di
reclusione ed euro 50.000,00 di multa con la concessione delle circostanza

associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina (capo A), di favoreggiamento della predetta immigrazione (capo B) e di
concorso in falsificazione di documenti d’identità e sostituzione di persona, fatti
accertati nel 2009 con condotta permanente sino al gennaio 2013. La stessa
sentenza applicava la pena concordata tra le parti anche ai coimputati Aadan
Mohamed, Abdallah Mohamed, Ahmed Mohamed Abdirizak, Abdi Umor, Ali Jamac,
Jimale Duhulow Hashi, Hussein Nur Abdulllahi, Hassan Said, Mahmed Ahmed
Ahmed, Mohamed Dahir, Mohamed Geddi Bashir, Muumin Guure Cabdisalan, Nur
Hadiyo Shabel, Sharif Ali Abdow, Sheikh Omar Jama.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati per
chiederne l’annullamento; in particolare, Moallim Ali Ahmed Hussein, a mezzo del
difensore, il quale ha dedotto:
a) la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge in
quanto la legge 12 giugno 2003 nr. 134 introduttiva del comma 1-bis dell’art. 444
cod. proc. pen. prescrive il divieto di ammissione al patteggiamento allargato per i
delitti previsti dall’art. 51 commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen. , che comprendono
anche il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., comma sesto;
b) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge
processuale in riferimento all’art. 444 cod. proc. pen. quanto alla violazione
dell’obbligo di motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato: la
sentenza impugnata ha stravolto l’accordo raggiunto col P.M. mantenendo ferma
soltanto la pena finale, ma modificando i passaggi intermedi e la pena base. Tale
operazione non poteva consentirsi al giudice, al quale compete accogliere o
respingere l’accordo delle parti, senza poterlo modificare.

Considerato in diritto

Va in via preliminare rilevato che per le posizioni di tutti gli imputati che
hanno definito il procedimento mediante la stessa sentenza di applicazione pena a
richiesta delle parti, in seguito impugnata, diversi da Moallim Ali Ahmed Hussein, è
stata disposta la separazione, non risultando sussistere alcuna causa
1

attenuanti generiche in relazione ai reati, unificati tra loro per continuazione, di

d’inammissibilità delle rispettive impugnazioni, risultando piuttosto necessario
valutare la fondatezza le questioni relative alla violazione da parte del G.I.P.
dell’accordo raggiunto tra le parti ed alla correttezza giuridica del calcolo della pena.
Il ricorso proposto da Moallim Ali Ahmed Hussein è, invece, inammissibile per
rinuncia.
Successivamente alla sua proposizione e nelle more della presente decisione è
pervenuta nella cancelleria di questa Corte dichiarazione scritta, con la quale il
ricorrente ha manifestato personalmente l’intenzione di rinunciarvi, il che esime dal

dall’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso.
Ne segue di diritto la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta
impugnazione, al versamento di somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si reputa equo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Moallim Ali Ahmed Hussein e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro mille alla Cassa delle Ammende.
In ordine alle posizioni degli altri ricorrenti il Collegio, letti gli atti, il
provvedimento impugnato e i ricorsi: ritenuto che non sussiste alcuna causa di
inammissibilità dei ricorsi, come rilevata in sede di esame preliminare del
procedimento ai fini dell’assegnazione dello stesso a questa sezione avuto riguardo
all’errato recepimento dell’accordo delle parti e all’erroneo calcolo della pena; visto
l’art. 610, comma 1, ultima parte, c.p.p., ordina rimettersi gli atti alla sezione prima
penale competente secondo i criteri tabellari.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

prendere in considerazione il merito del gravame e, secondo quanto prescritto

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