Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5163 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5163 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Arturo Antonino Levato, nato a Bari 1’01/05/1960, in qualità di parte
offesa
avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Rossano del
10/01/2013 nel procedimento a carico di:
Silvia Cumino
Fulvio Loddo
Cosima Di Stasi
Maria Teresa Iannini
Adriano Mazziotti
Alberto Fino
Luigi Grieco
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0
1. Il Gip del Tribunale di Rossano, con decreto del 10/01/2013, in
accoglimento della richiesta del P.m., ha disposto l’archiviazione dell’azione
penale nei confronti dei componenti della commissione di esame indetta per lo
svolgimento del concorso di Comandante della Polizia Municipale di Corigliano
che, in tesi di accusa, si assume abbia favorito nell’espletamento della procedura
la persona risultata vincitrice, a scapito dell’odierno ricorrente.

Data Udienza: 15/01/2014

2. Ha proposto ricorso Arturo Antonio Levato, qualificatosi parte offesa,
con il quale lamenta violazione del contraddittorio, imposto dall’art. 127 comma
5 cod. proc. pen. nell’ipotesi, verificatasi nella specie, di proposizione
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, a cura della parte offesa.
Si assume che l’atto proposto non potesse qualificarsi inammissibile o
infondato, in quanto in esso venivano specificati ulteriori elementi di prova che

circostanze di fatto che, secondo la prospettazione, confermano gli elementi di
accusa in relazione all’ipotizzato reato di abuso di ufficio.
Si ritiene che nell’ambito della procedura di concorso bandita, si era giunti
all’individuazione del vincitore, omettendo la doverosa considerazione
comparativa degli elementi valutativi riguardanti i due candidati, e segnatamente
dei propri titoli, che si assumono maggiori di quelli del vincitore, in violazione dei
principi di imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost.
cui deve essere informata anche l’attività concorsuale, che viene indetta a tutela
di tali principi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da ricorrente privo di
leg ittimazio ne.
2. Deve preliminarmente osservarsi che l’esame degli atti ha consentito di
accertare in fatto che, a seguito di una prima richiesta di archiviazione, venne
proposta opposizione dal Levato, con individuazione di nuovi elementi di
indagine, di cui venne disposta l’acquisizione, su indicazione del Gip, attività cui
è seguita ulteriore richiesta di archiviazione; a seguito di tanto l’odierno
ricorrente risulta aver riproposto opposizione. In tale atto l’interessato ha
contrastato le deduzioni formulate dal rappresentante dell’accusa nella nuova
istanza, astenendosi dall’indicare nuove indagini, ipoteticamente praticabili e
suscettibili di mutare le valutazioni contestate.
In tale contesto correttamente il Gip risulta aver disposto con decreto
l’archiviazione, atteso che la seconda opposizione manifestava la sua
infondatezza ove non individuava nuovi strumenti di indagine, unico ambito nel
quale è consentita la contestazione della richiesta dell’accusa e per l’effetto, ai
sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., non sussisteva alcun obbligo di instaurare il
contraddittorio.
3. Sulla base di quanto rilevato dall’esame degli atti l’azione ipotizzata deve
essere inquadrata come animata dal dolo di vantaggio in favore del terzo che si
assume favorito, poiché la prospettazione fa riferimento ad ingiustificata

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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 23775/2013

giustificavano l’azione proposta, e si richiamano a sostegno dell’assunto

sopravvalutazione dei titoli proposti dal concorrente risultato vincitore, e non di
danno a carico del denunciante, nei cui confronti non risulta adombrata
l’esistenza di alcun rapporto pregresso suscettibile di giustificare un dolo di
danno nei suoi confronti.
In diritto deve quindi ricordarsi che nell’ipotesi in esame, per consolidata
giurisprudenza ( per tutte da ultimo Sez. 6, n. 21989 del 16/05/2013 – dep.

atteggia a reato monoffensivo, colpendo solo gli interessi di imparzialità della
pubblica amministrazione.
Conseguentemente il ricorrente non può assumere il ruolo di persona offesa
dal reato, traendo dalla condotta qualificata come illecita esclusivamente uno
svantaggio indiretto, suscettibile di tutela nella diversa sede amministrativa, e
non é quindi titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.,
non risultando pertanto legittimato né ad opporsi alla richiesta di archiviazione
del p.m., né ad impugnare il susseguente conforme provvedimento.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15/01/2014.

22/05/2013, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 256552) si ritiene che la fattispecie si

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