Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5163 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5163 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORESANI ALDO N. IL 11/05/1964
avverso la sentenza n. 3146/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 25 febbraio 2014 la Corte di Appello di Brescia
riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 giugno 2010;
per l’effetto, proscioglieva l’imputato Aldo Toresani dalla condotta commessa il 19

riduceva a mesi uno e giorni sedici di arresto la pena inflitta per la residua
imputazione contestata ai sensi dell’art. 9, comma 2, I. n. 1423/56 per avere
violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
p.s.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine
agli elementi di fatto e di diritto su cui si è fondata la decisione ed all’omessa
verifica dell’adeguatezza e coerenza logica delle argomentazioni relative alla
valenza dimostrativa degli elementi di prova, sicchè il suo ragionamento probatorio
non era adeguatamente giustificato.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità e comunque connotati da assoluta genericità.
1.11 ricorrente censura la motivazione quanto alla conferma del giudizio di
colpevolezza, perché non giustificata dagli elementi di prova acquisiti, ma ignora di
non avere prospettato le medesime questioni ai giudici di appello; invero, tale
gravame riguardava soltanto la pena inflitta e l’eccessiva entità degli aumenti
stabiliti per i reati avvinti da continuazione, senza muovere alcun motivo di critica in
ordine alla valutazione delle prove. Non può dunque lamentare col ricorso delle
carenze argomentative della motivazione, inerenti a profili di contestazione non
mossi.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

1

febbraio 2009 ed il 23 febbraio 2009 per essere il reato estinto per prescrizione e

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

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