Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5162 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5162 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCICCHIO GIUSEPPE N. IL 20/08/1982
avverso la sentenza n. 2284/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 6 dicembre 2013 la Corte di Appello di Bari
riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di
Altamura, del 27 marzo 2009 e riduceva ad anno uno di reclusione la pena inflitta

n. 1423/56, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato:
a)la nullità della sentenza per difetto di motivazione per avere la Corte di Appello
fatto ricorso a formule di stile ed affermazioni apodittiche sicchè il ragionamento
esposto in ordine alla responsabilità ha natura fittizia ed apparente e non ha tenuto
conto della natura episodica e casuale della violazione constatata, unici caratteri
che avrebbero dimostrato un assoluto spregio ai precetti imposti dall’autorità e
cagionare allarme; in tal modo aveva privato l’imputato del doppio grado di merito.
Inoltre, era carente l’elemento soggettivo del reato.
b) Nullità della sentenza per difetto della motivazione in ordine alla determinazione
del trattamento sanzionatorio, che era sproporzionata ed ingiusta in assenza
dell’esposizione dei criteri utilizzati.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e
comunque connotati da assoluta genericità.
1.11 ricorrente censura la motivazione quanto alla conferma del giudizio di
colpevolezza, ma ripropone la medesima questione già affrontata e disattesa dalla
Corte di merito sul rilievo della superfluità, al fine dell’integrazione della fattispecie
contestata, di una condotta abituale di trasgressione delle prescrizioni inerenti la
misura di prevenzione personale, in quanto la violazione in questione riguardava
uno specifico obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza. Tale
comportamento è stato correttamente ritenuto sufficiente, seppur episodio e
saltuario, per ritenere integrato il reato ascritto al ricorrente.
Per contro, il ricorrente non espone alcun argomento di natura giuridica in
grado di convincere della fondatezza della tesi giuridica sostenuta, che quindi risulta
genericamente prospettata in modo svincolato dal discorso giustificativo della
sentenza.
1

all’imputato Giuseppe Falcicchio in relazione al delitto di cui all’art. 9, comma 2, I.

2.In punto di determinazione della pena, il Tribunale ha rideterminato in
“melius” quella inflitta dal primo giudice, applicando quindi la sanzione minima
edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate
equivalenti alla contestata recidiva, valorizzando al riguardo la natura isolata della
violazione ed il suo modesto disvalore. Non si ravvisa quindi la violazione di legge
denunciata.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la

profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2014.

condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei

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