Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5161 del 14/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5161 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CHERILLO Luca, n. Torre Annunziata (Na) 28.8.1989
2) SCARPA Natale, n. Torre Annunziata (Na) 16.6.1989
avverso l’ordinanza n. 2463/13 Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame del 23/04/2013
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava parzialmente quella del 26/03/2013 con cui il GIP distrettuale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Luca
Cherillo e Natale Scarpa, accusati entrambi di far parte dell’associazione di stampo camorristico denominata Gallo ‘cavalieri’ operante in territorio di Torre Annunziata (capo A della ordinanza di custodia cautelare), nonché di essere partecipi dell’associazione per delinquere denominata Gallo Ipisielli’ finalizzata ad esercitare il traffico e lo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti di vario tipo nella stessa Torre Annunziata e in particolare nel comprensorio abitativo
denominato ‘Parco Penniniello’ (capo B); il solo Cherillo anche di detenzione di quattro pistole
di calibro e munizionamento sconosciuto in concorso con Scarpa Vincenzo, esponente di rilievo
del predetto clan camorristico, ricorrendo perciò l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 13
maggio 1991 (capo C).
Riteneva il Tribunale come il compendio indiziario acquisito, costituito dalle dichiarazioni convergenti di quattro collaboratori di giustizia già appartenenti alla stessa consorteria criminale e
le risultanze delle intercettazioni ambientali eseguite in carcere e concernenti i colloqui tra Vincenzo Scarpa e gli indagati, dimostrassero non solo l’esistenza di entrambe le associazioni per

Data Udienza: 14/01/2014

delinquere, ma anche l’appartenenza alle stesse di Luca Cherillo, reputando invece che quanto
a Natale Scarpa sussistesse un quadro di gravità indiziaria riferito unicamente al sodalizio di
cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Riteneva, infine, il Tribunale come i risultati delle operazioni di captazione ambientale evidenziassero con sicurezza la detenzione delle armi da parte del Cherillo, incaricato del relativo occultamento da parte di Vincenzo Scarpa e per conto dell’associazione criminale di appartenenza.

2.1 Luca Cherillo deduce in primo luogo erronea applicazione della legge penale in relazione
agli artt. 273 e segg. cod. proc. pen., attesa la carenza di presupposti a fondamento della misura cautelare adottata con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato di natura associativa
provvisoriamente contestate.
Si deduce, in particolare, l’assenza di un convincente quadro indiziario poiché fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Sentiero Pasquale e Sentiero Giuseppe in ordine al ruolo svolto ed a generiche condotte poste in essere dal ricorrente nell’ambito del gruppo criminale denominato ‘pisielli’ di Torre Annunziata, in assenza di specifici ed individualizzanti elementi di riscontro a conferma di quelle dichiarazioni; ancor più carente risulta, inoltre, il compendio indiziario con riferimento alla ipotizzata partecipazione del ricorrente
all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, attesa la scarsa efficacia probatoria delle
risultanze delle intercettazioni ambientali, di contenuto incerto e non significativo.
Deduce, inoltre, vizio di motivazione in relazione alla mancata esplicitazione del percorso logico
– giuridico seguito dai giudici di merito per ritenere il materiale probatorio idoneo a suffragare
l’ipotesi d’accusa, non compensato dal rinvio per relationem all’ordinanza cautelare genetica,
anch’essa carente sul punto
2.2 Natale Scarpa deduce a sua volta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
in ordine alla conferma dell’ordinanza cautelare limitatamente al capo B) dell’imputazione
provvisoria di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sostenendo essere i giudici del riesame incorsi in un evidente vizio di incongruenza nel valorizzare il contenuto delle captazioni ambientali ai fini della conferma della misura per il reato di
cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dopo averne escluso la valenza con riferimento all’ipotesi
di partecipazione all’associazione di stampo camorristico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano manifestamente infondati e come tale debbono essere dichiarati inammissibili.
3.1 Con riferimento alla posizione ed alle doglianze articolate dal ricorrente Luca Cherillo, va
rilevato che il Tribunale ha ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria riferita alle due
ipotesi di reato associative basato sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (Sentiero
Pasquale e Sentiero Giuseppe), ritenuti credibili perché autori di propalazioni convergenti, non
determinate da motivi di astio o rancore nei confronti dell’indagato e soprattutto provenienti da
soggetti aventi fato parte in prima persona della consorteria criminale denominata Gallo ‘cavalieri’ di Torre Annunziata e del suo braccio operativo nel settore dello smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti denominata Gallo ‘pisielli’.
La pregressa appartenenza agli anzidetti gruppi criminali e la conoscenza di informazioni privilegiate acquisita in virtù di detta condizione ha consentito loro di essere al corrente di tutte le
dinamiche soggettive ed organizzative dei sodalizi, a dispetto dei periodi trascorsi dal primo in
stato di detenzione ed il secondo di latitanza, risultando le relative dichiarazioni convergenti
nell’affermare la partecipazione del Cherillo e nel delinearne il ruolo di addetto al controllo delle
armi (‘girava spesso armato’) e di componente coinvolto anche nello smercio della sostanza
stupefacente nei luoghi controllati del gruppo criminale.

2. Avverso detta ordinanza hanno presentato distinti ricorsi gli indagati.

Quanto al reato di detenzione delle armi, la cui contestazione appare logicamente coerente con
le predette risultanze indiziarie, vale rilevare che il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle
intercettazioni di alcuni colloqui avvenuti in carcere tra il detenuto Scarpa Vincenzo (altro componente di rilievo al clan Gallo ‘cavalieri’) e lo stesso Cherillo, da cui ha tratto la convinzione incensurabile sotto il profilo logico – che il ricorrente fosse in quel momento (ottobre 2008) custode e depositario di una parte dell’arsenale di pronto impiego (quattro pistole) a disposizione del gruppo criminale.
Lo stesso compendio probatorio è stato, inoltre, dal Tribunale apprezzato per affermare un
quadro di gravità indiziaria riferito anche al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
La natura dei colloqui intercorsi tra il ricorrente ed il citato Scarpa Vincenzo, la ripetuta allusione alla piazza (di spaccio degli stupefacenti), al fumo (verosimilmente hashish), all’operatività del sodalizio temporaneamente scemata per le attività di contrasto delle forze dell’ordine
(guardie) evidenziano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella gestione di tale settore illecito facente capo al gruppo criminale.
Risulta oltretutto palesemente destituita di fondamento la doglianza che il compendio indiziario
riposerebbe unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (che si rivelano, per
quanto detto, in linea con i criteri indicati da Cass. Sez. U sent. n. 20804 del 29/11/2012,
Aquilina e atri, Rv. 255143 e quindi atte a svolgere la funzione di chiamata in correità ed al
contempo di riscontro rispetto ad altra o altre chiamate di analogo tenore), dal momento che
l’acclarata vicinanza con un esponente di rilevo del gruppo criminale e lo stabilire di comune
accordo linee di condotta per gli affiliati in libertà non possono che costituire sicuri elementi di
riscontro alle propalazioni dei collaboranti.
3.2 Su apparato motivazionale in parte diverso si fonda la ritenuta compartecipazione del ricorrente Scarpa Natale al comparto del gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti (capo
B della contestazione provvisoria), pur essendo i giudici del riesame pervenuti a diversa conclusione quanto alla sua diretta affiliazione all’associazione per delinquere di tipo camorristico.
Ancorché il ricorrente sia il figlio di Scarpa Vincenzo, come anzidetto esponente di rilievo del
clan Gallo ‘cavalieri’ di Torre Annunziata (Na), il mero rapporto di (stretta) parentela non è stato ritenuto sufficiente dal Tribunale per ravvisare la sussistenza di gravi indizi dell’appartenenza al sodalizio malavitoso.
Non consta, infatti, a suo carico l’esistenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia in ordine
ad un preciso inserimento nell’ambito del gruppo criminale ed il complesso delle conversazioni
estrapolate dai colloqui intercettati in carcere con il padre Vincenzo non soino stati ritenuti idonei a comprovare in parte qua l’ipotesi d’accusa.
Allo stesso tempo, però, sono state valorizzate talune affermazioni – inserite in un contesto
ben definito in cui il padre Vincenzo si informava ripetutamente dell’andamento dei traffici al
dettaglio di stupefacenti condotti dal sodalizio criminale – provenienti dal ricorrente in prima
persona e ispirate a preoccupazione per la forte pressione delle forze dell’ordine sul territorio e
la conseguenze impossibilità di condurre agevolmente le transazioni illecite (del tipo ‘siamo
pieni di guardie … tutti i giorni vengono … a la dietro, eeh!’); sulla base di dette affermazioni,

Non può dunque condividersi la censura difensiva secondo cui quelli anzidetti non costituirebbero elementi specifici e sintomatici del coinvolgimento dell’indagato nei fatti di reato contestatigli: l’indicata affiliazione del soggetto ad un clan camorristico la cui esistenza, per inciso, non
viene messa in discussione; l’indicazione dei rapporti di parentela all’interno del clan (il ricorrente essendo cugino per parte di madre di Scarpa Natale jr. e nipote di Natale Scarpa sr.,
esponente di rilevo del clan rimasto ucciso nel conflitto con il rivale clan dei Gionta); il compito
precipuamente affidatogli (presidiare armato la zona di territorio controllata dal gruppo criminale); il riferimento a episodi specifici (la partecipazione del ricorrente a raid armati in pubblica via alla ricerca di affiliati del clan rivale da uccidere) proveniente da uno dei collaboratori
(Sentiero Giuseppe) compartecipante in prima persona, sono stati correttamente apprezzati
dal Tribunale come elementi concreti e significativi dell’appartenenza del ricorrente all’associazione camorristica in questione.

ha ritenuto il Tribunale riscontrata da gravi indizi di colpevolezza l’accusa provvisoria di un suo
stabile inserimento nel comparto operativo dell’associazione dedita ai traffici di stupefacenti
(associazione Gallo ‘pisielli’), ancorché non a quella da cui quest’ultima promana (associazione
Gallo ‘cavalieri’).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una
somma che stimasi equo determinare nella misura di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quelle della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla
cancelleria p gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 14/0 /2014

Nessuna incongruenza, dunque, è dato ravvisare nel percorso logico – argomentativo seguito
dai giudici del riesame: può, infatti, ben essere che un soggetto, ancorché in rapporti di stretta
parentela con un esponente di rilievo di un gruppo criminale stabilmente strutturato ed organizzato, si limiti a farne parte in relazione ad una mera articolazione di esso, senza risultare
necessariamente coinvolto nelle dinamiche di vertice o di natura organizzativa (es. formazione
dei gruppi di fuoco) del sodalizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA