Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5161 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5161 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARIA ROBERTO N. IL 11/05/1971
avverso la sentenza n. 660/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 25 novembre 2013 la Corte di Appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, del
31 marzo 2010 che aveva condannato l’imputato Roberto De Maria alla pena di

1423/56, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale e vizio di motivazione in punto di valutazione delle risultanze
istruttorie, operata in modo illogica, dal momento che non aveva considerato che
egli era risultato assente dall’abitazione alle ore 05,30 perché impegnato in attività
lavorativa in campagna, come riferito dalla di lui madre. Tanto smentiva l’assenza
di giustificazioni quanto alla violazione constatata. Inoltre, anche in ordine alla
determinazione della pena, stante la lieve entità del fatto, la stessa avrebbe dovuto
essere ridotta.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e
comunque aspecifici.
1.11 ricorrente censura la motivazione quanto alla conferma del giudizio di
colpevolezza, ma ripropone la medesima questione di fatto già affrontata e
disattesa dalla Corte di merito sul rilievo della mancata dimostrazione dell’effettiva
presenza dell’imputato in campagna per svolgere attività di bracciante agricolo in
quanto la madre, che ne aveva riferito le circostanze agli autori del controllo, non
aveva saputo indicare l’azienda agricola datrice di lavoro e nemmeno il luogo di
svolgimento dell’attività, informazioni mai fornite neanche dall’imputato nel corso
del giudizio. La valutazione della Corte è dunque logica e fondata su concrete
emergenze processuali, mai smentite nemmeno col ricorso.
2.In punto di determinazione della pena, la sentenza giustificata ampiamente
il giudizio di adeguatezza e congruità della pena, inflitta dal Tribunale, sul rilievo
della personalità negativa del reo, gravato da plurimi precedenti penali, e della sua
insensibilità alla prescrizioni limitative impostegli con la misura di prevenzione
anche dopo avere espiato più volte pena detentiva.
Non si ravvisano quindi i vizi denunciati dal ricorrente.
1

mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 9, comma 2, I. n.

Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

P. Q. M.

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