Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5160 del 14/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5160 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGNANI Fabio, n. Roma 3.2.1977
avverso l’ordinanza n. 396/13 Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame del 9/08/2013
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Luigi Vincenzo, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del 27/07/2013 con cui il Tribunale in
composizione monocratica aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Fabio Magnani, previa convalida del suo arresto in flagranza dei reati di indebito
allontanamento dagli arresti domiciliari e di detenzione di sostanza stupefacente pari a gr. 10,6
di hashish.
Riteneva il Tribunale che, intervenuta medio tempore condanna non irrevocabile per il reato di
cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ciò lo esimesse dal rivalutare la gravità del relativo quadro indiziario; aggiungeva, peraltro, come il pericolo di recidiva nel reato ritenuto dal giudice
che aveva applicato la misura emergesse con evidenza dalle circostanze stesse dell’arresto in
flagranza di reato, oltre che dal quantitativo dello stupefacente rinvenuto (pari a 30 dosi medie) che lasciava supporre il collegamento del Magnani con ambienti della criminalità da cui si
era approvvigionato e la probabile destinazione dello hashish alla cessione a terzi, atteso lo
stato di disoccupazione dell’imputato e l’assenza di mezzi economici di sostentamento.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso l’imputato, deducendone vizio di motivazione

Data Udienza: 14/01/2014

in relazione a plurimi profili, dalla relativa esiguità del dato quantitativo riferito allo stupefacente in sequestro alla sua evidente destinazione, almeno parziale, ad uso personale, riconosciuta
del resto dalla stessa ordinanza cautelare genetica; dall’opinabilità assoluta dell’esistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata alla destinazione a terzi dello hashish sequestrato,
desunta unicamente dall’assenza di una stabile occupazione ma non confermata ad es. dal rinvenimento nella sua abitazione di alcuna somma di denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come si desume dallo stesso provvedimento impugnato, il ricorrente è stato tratto in arresto in
flagranza di reato per il reato di cui alla contestazione provvisoria, commesso anche in trasgressione delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari che gli consentivano di recarsi
presso il SERT più prossimo alla sua abitazione ove continuare un trattamento di contenimento
e progressivo abbandono dello stato di tossicodipendenza.
Ciò premesso ed essendo egli stato rinvenuto in possesso di un non rilevante quantitativo di
hashish (gr. 10,20 lordi), pur tuttavia suddiviso in dosi, del tutto correttamente e con motivazione insuscettibile di censure di ordine logico, hanno ritenuto i giudici di merito che detto possesso non avesse alcun collegamento con il trattamento di fuoruscita dalla tossicodipendenza,
dimostrando anzi la proclività dell’indagato a reiterare le condotte criminose pur in pendenza di
distinto procedimento (per il reato di furto aggravato) per il quale era stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Poiché, inoltre, egli fruiva del permesso di allontanarsi dal domicilio coatto ai sensi dell’art.
284, comma 3 cod. proc. pen. esclusivamente per seguire il ricordato trattamento, altrettanto
correttamente il Tribunale ha ritenuto che egli se ne fosse approvvigionato a credito, con la
possibilità di restituire il debito così contratto con la rivendita a terzi dello stupefacente già
suddiviso in dosi.
In questa prospettiva, il riferimento operato dai giudici ad ‘un apprezzabile collegamento con
ambienti della criminalità’ altro non voleva significare che la possibilità per l’indagato di accedere facilmente a fonti di smercio dello hashish in vista di una successiva cessione; è invece
fuor di dubbio che, a prescindere dall’individuazione del soggetto che gli aveva ceduto lo stupefacente sequestrato, egli ha dimostrato in concreto la sussistenza di pericolo di recidiva nel
reato (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), circostanza che indotto i giudici della cautela a ritenere
non più adeguata la misura degli arresti domiciliari fin a quel momento in vigore.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura 1.000,00 (mille) Euro.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per
gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 14/01/2U4

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA