Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 516 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 516 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORANA EMANUELE, nato il 11/04/1965
avverso l’ordinanza n. 131/2014 TRIBUNALE di RAGUSA del
23/10/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Sante Spinaci,
che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata con
restituzione degli atti allo stesso Giudice per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2014 il Tribunale di Ragusa, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale
della pena, concessi a Morana Emanuele con la sentenza del 22 luglio 1993 del
G.i.p. dello stesso Tribunale, irrevocabile il 22 ottobre 1993, e con la sentenza
del 22 gennaio 1994 del Pretore di Ragusa – sezione distaccata di Vittoria,
irrevocabile il 29 maggio 1994, rilevando, a ragione della decisione, che la

superamento del limite biennale e che il condannato aveva commesso nel
quinquennio successivo alla prima sentenza altro fatto penalmente rilevante,
giudicato con sentenza del 30 ottobre 1997 del Pretore di Ragusa – sezione
distaccata di Vittoria, irrevocabile il 10 novembre 1998.
2.

Contro detta ordinanza Morana Emanuele ha proposto ricorso per

cassazione con atto personale, chiedendone l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., l’omessa comunicazione nei suoi confronti del decreto di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio in violazione del disposto degli artt. 666 e 127
cod. proc. pen., l’incorsa nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179
cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’intero procedimento di esecuzione e
del provvedimento emesso in suo esito.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,
affetta da nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. e) e 179 cod.
proc. pen. in dipendenza dell’omessa notifica del decreto di fissazione
dell’udienza al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo, questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la
relativa questione, può -e talora deve- accedere all’esame diretto dei relativi atti
processuali (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001,
Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004,
Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid,
Rv. 255304).
2.1. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– con decreto dell’8 settembre 2014 è stata fissata l’udienza in camera di
consiglio del 22 ottobre 2014 per la trattazione dell’incidente di esecuzione,

2

reiterazione del beneficio con la seconda sentenza era illegittima per il

proposto dal Pubblico Ministero con la richiesta di revoca della sospensione
condizionale della pena, concessa al ricorrente con la sentenza del 22 luglio 1993
del G.i.p. del Tribunale di Ragusa, irrevocabile il 22 ottobre 1993, e con la
sentenza del 22 gennaio 1994 del Pretore di Ragusa – sezione distaccata di
Vittoria, irrevocabile il 29 maggio 1994, e si è disposto darsi avviso
all’interessato, al Pubblico Ministero e al difensore avv. Santino Garufi;
– detto decreto, notificato al difensore il 15 settembre 2014, non è stato
notificato all’interessato perché risultato sconosciuto in Acate, via Nazario Sauro

relata di notifica negativa del 15 settembre 2014;
– l’udienza del 22 ottobre 2014 si è svolta nell’assenza dell’interessato e alla
presenza del Pubblico Ministero e del difensore di ufficio avv. Daniele Drago,
nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.;
2.2. Alla luce di tali emergenze non vi è la prova che sia avvenuta la notifica
del decreto di fissazione dell’udienza al ricorrente, come previsto dall’art. 666,
commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l’udienza in camera di consiglio,
fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione,

“si svolge con la

partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero”, previo “avviso
alle parti e ai difensori”.
3. L’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza, in quanto
equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente
all’intervento dell’interessato, dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., del
provvedimento conclusivo del procedimento, sulla base di condivisi principi (tra
le altre, Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv.
210773; Sez. 3, n. 1439 del 16/12/2005, dep. 16/01/2006, Sela, Rv. 233317;
Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572).
4. Conseguono agli svolti rilievi l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il
rinvio degli atti a Giudice a quo, che provvederà al nuovo esame della richiesta
nel contraddittorio dell’interessato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
Ragusa.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015
Il Consigliere estensore

n. 14, come “da informazioni assunte in loco”, alla stregua del contenuto della

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