Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 516 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 516 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TarmtlARo Giuseppe, nato ad Arzano il 17.1.63
imputato art. 17 t1 co 1 e 2 lett. a) L. 633/41 e 648 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 23.11.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva
Il ricorrente è stato accusato di avere abusivamente detenuto per la vendita, venduto e
posto in commercio, 73 DVD riproducenti film abusivamente duplicati e privi del contrassegno
SIAE e di ricettazione di tale materiale.
contro di
La Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado ma,
essa, ricorre l’imputato deducendo che la mera condotta di acquisto di musicassette, CD e
simili, privi del contrassegno, è stata depenalizzata dall’art. 16 I. 248/00 e che, comunque, tale
disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 648 c.p..
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Come ricordano i giudici
di secondo grado, infatti, la prova della falsità della merce trovata in possesso al Tammaro
non è ancora esclusivamente alla presenza o meno del marchio ma ad un complesso di
elementi segnalati in atti quali l’assenza di contenitori rigidi, la mancanza di documentazione
attestante illegittimo possesso e l’originalità dei DVD che, peraltro, dovevano contenere
ragionevolmente quanto descritto in copertina visto che, diversamente, non si sarebbe
giustificata una collocazione stabile alla vendita sia pure nel banchetto.

Data Udienza: 25/10/2013

i

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

Tutto ciò integra a pieno gli estremi dei reato di cui all’art. 171 ter nei termini di cui in
contestazione come pure, per quel che attiene al delitto ricettazione, deve ricordarsi che (S.U.
20.12.05, Marino, Rv. 232302) è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di
commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti quando l’agente, oltre ad
acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. La Corte ha anche precisato che il
principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all’entrata in
vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l’art. 16 della Legge n. 248 del 2000,
sostituendolo con il nuovo testo dell’art. 174-ter Legge n. 633 del 1941).
La prevalenza dell’illecito amministrativo si è, perciò, ridotta ai soli casi di acquisto e
detenzione per uso personale.

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