Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5159 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5159 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
avverso l’ordinanza GUP Tribunale di Cassino del 5/02/2013 in proc. n. 814/12 RG NR nei
confronti di Morra Franco
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. Mario
Fraticelli che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il GUP del Tribunale di Cassino dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al PM in accoglimento della
eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato Morra Franco di omessa notifica al difensore dello
avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso il PM presso detto Tribunale, rilevando il carattere abnorme dell’atto impugnato per indebita regressione del procedimento. Rileva in particolare il ricorrente che l’atto di chiusura delle indagini era stato erroneamente indirizzato allo
avv. Armando Caporicci, venendo però ricevuto a mani dell’avv. Aurelio Caporicci, effettivo difensore dell’imputato, il quale aveva poi personalmente presenziato alla fase dell’udienza preliminare, formulando l’eccezione accolta dal giudice; ad avviso del PM ricorrente, nessuna norma dell’ordinamento processuale penale prevede, a pena di nullità, che l’avviso di conclusione
delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio contengano l’indicazione del difensore
dell’imputato, a differenza di quando accade ad es. per l’art. 369 bis, comma 2 lett. b) cod.
proc. pen., essendo sufficiente l’effettiva notificazione dei predetti atti al difensore medesimo,
come avvenuto nel caso di specie e che il vizio rilevato dal giudice avrebbe potuto al più con-

Data Udienza: 14/01/2014

sentire la rinnovazione del solo avviso dell’udienza preliminare di cui all’art. 419, comma 2 cod.
proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale insorto all’interno della giurisprudenza di
legittimità, la decisione delle Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/09, Toni, Rv. 243590 ha ridotto
l’ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell’atto processuale, precisando che ‘la retrocessione del procedimento di per sé non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell’individuazione dell’atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed
al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo
(compiuto nell’esercizio di un potere non correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere’.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del procedimento è dunque ‘atipico e
comporta l’abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice
in carenza di potere’ (ad es. restituzione degli atti nei casi ex art. 552, comma 3 cod. proc.
pen. allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la
relativa notifica) ed invece non è abnorme quando ‘il giudice, dichiarata la nullità del decreto di
citazione, restituisca gli atti al PM, ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore,
in quanto l’atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione’.
Oltre tutto si rileva che nel caso oggetto di ricorso, anche se si è determinata indebita regressione, le relative conseguenze ‘sono rimediabili con attività propulsive legittime’ (Cass. Sez. U
n. 25957/09 cit.)
Sempre secondo le Sezioni Unite ‘l’abnormità funzionale, riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto
nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento
giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i
provvedimenti emessi dal giudice’.
L’opzione delle Sezioni Unite di delimitare l’ambito di estensione del concetto di abnormità è,
inoltre, espressamente collegata all’esigenza di evitare il proliferare di casi di abnormità, dal
momento che l’emissione di provvedimento ‘abnorme’ configura un’ipotesi di illecito disciplinare per il magistrato, ai sensi dell’art. 2 lett. ff) d. Igs. n. 109 del 2006 come modificato dalla
legge n. 269 del 2006 (‘adozione di provvedimento non previsto da norme vigenti’).
Ove quindi, come nel caso di specie, il giudice, in accoglimento di specifica eccezione, dichiari
la nullità dell’atto e disponga la restituzione degli atti al PM continua a far governo di un potere
riconosciutogli dall’ordinamento, determinando come effetto un regresso ‘consentito’, anche se
i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.
Detto altrimenti, il cattivo esercizio di un potere sfocia generalmente in un atto illegittimo – la
cui eventuale e sistematica reiterazione può ben inteso dar luogo a rilievi sull’operato del magistrato nelle sedi e nelle occasioni competenti previste dalla legge n. 160 del 2006 in tema di
valutazioni di professionalità – ma non necessariamente in un atto abnorme.

Al di là della circostanza che effettivamente il giudice autore dell’impugnata ordinanza sembra
avere rilevato una insussistente nullità ai sensi dell’art. 178 lett. c) per successiva sanatoria ai
sensi dell’art. 184, comma 1 cod. proc. pen., deve rilevarsi che il provvedimento adottato non
si colloca al di fuori dell’ordinamento e della struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzioni del decidente, ancorché abbia determinato l’indubbia (ed erronea
nel caso di specie) regressione del procedimento.

Nel caso in esame, non sussiste alcun impedimento per il PM alla rinnovazione della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini all’indagato, attività cui procederà senza meno,
ove non vi abbia già provveduto, riavviando l’iter normale del procedimento.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso non fa seguito pronunzia sulle spese, attesa

la natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592, comma 1 cod. proc. pen.).

P. Q. M.
dichiara inammis ‘ ile il ricorso.

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Il Presidente
dott. to Garri a

Roma, 14/01/20 4

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