Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5159 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5159 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROIETTO LUIGI N. IL 19/04/1963
avverso la sentenza n. 17307/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata 1’8 ottobre 2013 il Tribunale di Roma condannava
l’imputato Luigi Proietto alla pena di euro 100,00 di ammenda, perché ritenuto
responsabile del reato di detenzione illegale di munizioni, fatto accertato in Roma il

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione ed erronea
applicazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale
concesso il beneficio della non menzione della condanna, di cui era meritevole per
l’assenza di precedenti penali.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.11 ricorrente assume del tutto infondatamente che abbia errato la Corte di
Appello nel negare il beneficio della non menzione della condanna, sebbene
richiesto in via subordinata, dal momento che l’assenza di precedenti ne consentiva
l’applicazione.
1.1 Così non è: il Tribunale ha dato atto che il Proietto era stato già
condannato in precedenza per porto d’armi continuato, il che ha impedito di
accordargli beneficio, che può essere applicato in relazione alla prima condanna,
secondo quanto prescritto dall’art. 175 cod. pen..
1.2 L’impugnazione non tiene minimamente conto delle superiori
argomentazioni, pur esposte nella sentenza impugnata e risulta quindi aspecifica
perché svincolata dal discorso giustificativo posto a fondamento della decisione.
1.3 Va soltanto aggiunto che, nonostante la natura contravvenzionale del
reato, non può rilevarsi la maturazione del termine massimo di prescrizione; come
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’inammissibilità genetica
dell’impugnazione per difetto di specificità o manifesta infondatezza delle censure,
non consentendo il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione, interdice la
possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la causa estintiva maturata nelle more
della trattazione del ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 32 del 22/11/2000, De
Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, rv. 219531, S.U. n.
23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164).

1

6/12/2008.

Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

P. Q. M.

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