Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5158 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5158 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO FRANCESCA N. IL 30/12/1961
avverso l’ordinanza n. 6461/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M . GALLI intese al rigetto
ricorso ;

del

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto nell’interesse di ROMEO FRANCESCA avverso l’ordinanzz
26-7-2013 del GIP presso il Tribunale di Napoli reiettiva della richiesta
di sostituzione della misura cautelare in carcere disposta nei confronti
dell’appellante in merito ai reati di partecipazione con il ruolo di capo

e promotore ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostar
ze stupefacenti e concorso in detenzione illegale e spaccio di tali sostanze come dai relativi capi d’imputazione,i1 Tribunale del riesame di Napoli,

con ordinanza in data I7-9-2013,rigettava l’appello p ribadendo che,avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla negativa personalità delinquenziale

dell’indagata,unica misura adeguata e proporzionale alla tutela del pericolo di recidivanza concreto era e restava l sola misura intramuraria in atto.

Avverso tale detisione l’indagata anzidetta ja proposto rucorso per cassazic
ne deducendo a mo ivi del gravame,a mezzo del proprio difensore:

Violazione dell’art.606 lett.e) ij relazione agli artt.273,274 e 299 co.II

cpp.per insufficienza,contraddittorietà e manifesta illogicità della moti-

vazione quanto all’attualità delle esigenze cautelari legittimanti il mantenimento della misra intramuraria in atto p tenuto conto,tra l’altro p al decorso del tempo (fatti del 2008) senza che vi fossero cimprovate ricadute
delinquenziali da parte della ricorrente.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma equitativamente determinata in Euro’ MILLE/00 in
favore della cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria par gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Ed inveropcontrariamente alla doglianza difensiva dedotta in ricorso,l’impugnata ordinanza si è fatta puntuale e motivato carico di verifica degli
aspetti oggettivi e soggettivi supportanti adeguatezza e proporzionalità
della misura a tutela della concreta e perdurante sussistenza del pericolo
di recidivanza.

Il puntuale richiamo a circostanze di fatto,attinenti il modus operandi
dell’associazione per delinquere e lo stesso rilevante e determinante zontri
buto offerto dall’apicale ruolo dell’indagata hanno già – motivatamente
formato oggetto di attenta e puntuale valutazione da parte della stessa AG
con l’ordinanza in data 6-5-2013 (cfr.foll.I -II di tale ordinanza),non senza che l’attua(e decisione oggetto di ricorso si sia fatta altrettanto motivato e ragionevole carico di un giudizio di cd”blilanciamento” dell’efficadato – temporale dei fatti richiamato dalla difesa nel ricorso in esame.

cia della misura a tutela dell’esigenze cautelari anche in relazione al
Questa Corte di legittimità ha ripetutatamente ribadito il principio di diritto secondo cui il mero udecorso del tempo non è in grado di incidere
in termini di ragionévole efficacia “deterrente'” su aspetti del fatto e
del comportamento soggettivo dell’autore di questo allorchè,come nella
specie,si manifestino quale eépressione di

gravità oggettiva accompagna-

ta da altrettanto allarmante capacitgt criminogena dell’indagato anche in

relazione all’altrettanto allarmante suo ruolo apicale nei consesso aésociativo ed in difetto di una comprovata,stabile,radicale e definita sua
“abdicazione” diretta o indiretta dal cennato consesso delinquenziale.
‘Di qui la conseguénte ed intuibile adeguatezza e proporzionalità della
misura in atto ai fini della tutela della ravvisata esigehza cautelare,

con ribadita esclusione di tali caratteri per ogni altra misura meno afflittiva.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria oer gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Così deciso in Roma il 19-12-2013
IL CO?tSG L

LEST.

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