Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5156 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5156 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO FRANCESCA N. IL 30/12/1961
avverso l’ordinanza n. 3335/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. GALLI itit e se al rigetto
del ricorso;
Uditi difenAd Avv.;
Data Udienza: 19/12/2013
-2-
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
‘Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di ROMEO FRANCESCA avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli in data I A -03-2013
per i reati di associazione per delinquere finalizzata a detehzione e spaccio di dròga e relatuvi reati fine in violazione degli artt.II0,8I cp.,73 e
74 DPR 309/90,i1 Tribunale dekriesame di Napoli,con ordinanza in data
6-5-20I3,confermava l’ordinanza applicativa di detta misura intramuraria,
ribadendo la sussigfenza del quadro di gravità indiziaria supportante le
accuse del reato assiciativo e dei reati fine e della prporzionalità ed adeguatezza della misura intramuraria in atto a fronte del concreto pericolo di
recidivanza.
Avverso tale decisione l’indagata anzidetta ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame l a mezzo del proprio difensore;
I)Violazione dell’art.606 lett.e) ij relazione agli artt.273 e 274 cpp.
per insufficiente e manifesta illogicità della motivazione quanto alla gravità indiziaria in ordine al delitto associativo ex art.74 DPR 309/90
ed alla conseguente sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti la
adozione della custodia in carcere;
2)Viglazione dell’art.606 lett.c) cpp. per violazione ed erronea applicazione degli artt.274 e 275 cpp.ed instifficenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari legittimanti l’adozione della mi-
sura maggiormente afflittiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MII1E/OO= in
favore della cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Ed invero,a smentita delle doglianze di cui al motivo sub I) e segnatamente
in punto di acquisita gravità indiziaria in ordine al reato associativo,giova richiamare la puntuale,corretta,logica e motivata risposta offerta dal
Tribunale del riesame partenopeo nell’impugnata ordinanza (cfr.fol1.2-3).
—
Lo stabile,con5apevale,fattivo inserimento della ricorrente nel consesso
associativo contestato,ed il relativo apprezzabile e preminente ruolo di
compartecipazione allo stesso,effiergono dalle puntuali notazioni accusatorie
dedotte nell’implangnata ordinanza in relazione alle richiamate intercettazioni ed all’esito delle relative indagini di pg., segnatamente in punto di
coA.legamento della ROMEO con le coindagate
relativi clienti con una puntuale verifica delle modalatà e circostanze
oggettive e siggettive anche dei reati fibe (cfr.fooL5-6-7-8-9 ordinanza
impugnata ).
Martusciello e Castellone
anche quanto a modalità e circostanze di acquisto e successiva cessione ai
Del pari manifestamente infondata la doglianza sub 2),posto che la sussistenza della concretezza del pericolo di recidivanza e dell’adeguatezza e pro-
porizionalità della misura intramuraria a tutela di detto pericolo emergono
in termini di motivata logicità e correttezza dall’impugnata ordinanza (cfr.
foll.I0—II),che non ha trascurato di verificare mod.alità,circostanze anche
temporali delle condotte criminose in termini di allarmante sisyematicità,in
uno con negativa personalotà delinquenziale della ricorrente,in relazione
a dette circostanze modali e temporali di condotte attribuitele allo stato.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter disp.
att.cpp.
Così deciso in Romapil 19-12-2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA