Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5156 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5156 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCONI PIER VINCENZO N. IL 07/04/1966
avverso la sentenza n. 1298/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
MONSUMMANO TERME, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 3 dicembre 2012 il Tribunale di Pistoia dichiarava
l’imputato Pier Vincenzo Zucconi responsabile del reato di molestie, commesso in
danno di Alessio Rossi e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda,
mentre lo proscioglieva dagli altri reati perché estinti per remissione di querela.
2.Avverso l’indicata sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato

chiesto l’annullamento per il difetto di prova della condotta contestata. Rappresenta
che l’istruttoria non aveva fatto emergere la dimostrazione del compimento delle
condotte di reato ascritte nell’imputazione, ma caso mai di fatti diversi che
avrebbero dovuto essere sottoposti alla nuova valutazione del P.M.; pertanto, la
sentenza andrebbe ritenuta nulla per difetto di correlazione con la contestazione.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente
infondati.
1.L’unico motivo di ricorso prospetta che la condotta accertata all’esito
dell’istruttoria sarebbe diversa da quella contestata. Tale doglianza si basa su
quanto riportato in sentenza circa il contenuto della deposizione della persona
offesa, la quale aveva riferito al dibattimento di avere ricevuto dall’imputato per
oltre due mesi chiamate moleste all’utenza telefonica dell’abitazione di contenuto
offensivo e minatorio, sia in orario diurno, che notturno. Il Rossi ha anche precisato
che l’imputato gli aveva inoltrato messaggi di eguale tenore all’utenza cellulare
anche se poi aveva cessato spontaneamente tali comportamenti.
1.1 Per quanto risponda al vero che il Tribunale ha affermato che di
quest’ultima circostanza non vi era prova, in tal modo ha inteso sostenere che non
vi era prova consistente nei messaggi estrapolabili dalla memoria del telefono
cellulare del Rossi, ma costui ha deposto anche in ordine a tale forma di molestia,
che quindi nel giudizio ha ricevuto conferma probatoria sufficiente.
1.2 Pertanto, non ha alcun fondamento sostenere che lo Zucconi sia stato
condannato per un fatto diverso da quello contestato, essendo stata utilizzata a suo
carico la testimonianza della parte lesa, ritenuta valida e credibile.
L’impugnazione incorre, pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. nella
sanzione dell’inammissibilità per la palese infondatezza dei motivi; segue di diritto,
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di
siffatta impugnazione, al versamento della somma di euro mille in favore dell
1

come ricorso per cassazione, l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha

Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 mille in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

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