Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5155 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5155 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI RINO N. IL 25/01/1979
avverso l’ordinanza n. 3621/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
16/05/2013

Data Udienza: 19/12/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG DottM GALL I intese al rigetto de 1 ricorso;

-2-

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di GAGLIARDI RINO
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il
Tribunale di Napoli in data 1-03-2013 in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupeti ai relativi capi di imputazione in atti l il Tribunale del roesame di

facenti e concorso in detenzione illegale e spaccio di droga,come contestaNapoli,con ordinanza in data I6-5-20I3,confermava l’imposta misura intramuraria ribaden o la comprovata sussistenza della gravità indiziaria in merito a tutti i fatti oggetto di accusa e la concretezza ed evidenza del

pericolo di recidivanza,tale da tenedere adeguata e proporzionale la misura cautelare in atto.

Avverso tale ordinanza il GAGLIARDI ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame sottoscritti personalmente l la violazione di

legge in punto di irrituale esplicazione dell’attività di intercettazione

oggetto degli elementi di accusa,realizzata in difetto di tempestiva iscrizione dell’indagato nel relativo registro notizie di reato nel corso delle

indagini preliminari ex artt.405 e 407 cpp. e di irritualità dei decreti
autorizzativi di dette intercettazioni l in violazione degli artt.267 ss.gg.

cpp.in difetto dei requiiti oggettivi e soggettivi di tali decretr.Su
tale censure,comportanti l’inutilizzabilità delle predette intercettazioni,
il ricorrente denunciava anche il difetto,contraddittorietà ed illogicità

della motivazione.Nel merito p ribadendo il vtzió di motivazione e la violazione di legge ex art?606 lett.b) ed e) cpp. segnalava l’insussistenza di
gravità indiziaria a carico dell’indagato in punto .di configurabilità del
delitto assiciativo l in difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso,a1 più configurabile quale esplicazione dei soli reati fine ex
art.73 DPR 309/90.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motici addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I”
ter disp.att.cpp.
Ed invero l quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni
trattasi di censura non solo giammai dedotta al tribunale del riesame
ma addirittura in stridente contrasto con l’aArenza di qualsivoglia contestazione nè diretta l nè indiretta proposta sui termini di tali risultanze
intercettative,di guisa che i motivi attinenti detto vizio in rito sono

del tutto pretestuosi e gilesemente tardivi.In ogni caso,giova richiamare
la circostanza,motivatamente evincibile dal testo dell’impugnata ordinanza

e da quello del provvedimento: primigeniodel GIP della misura intramuraria f
che l’ampio quadro di gravità dndizigria poggia anche su inequivoche risultanze emergenti dalle analitiche indagini di pg. e relativi provvedimenti

di sequestro ed arresto delle persone coinvolte nella vicenda (cfr.fol1.23 e 4 ordinanza impugnata).

Anche il motivo attinente il merito è manifestamente infondatopposto che

Il quadro di gravità indiziaria attinente la sussistenza del reato assdciativo e la consapevole e volontaria compartecilyzione ad esso da parte dell’indagato,trova corretta,logica e motivata risposta nell’ordinanza impugnata (segnatamente cfr.fol.5),con ineccepibile richiamo ai caratteri og-

gettivi e soggettivi sppportanti detto reato e la sua ascrivibilità,almeno a livello di gravità indiziaria l all’odierbo ricorrente.
Ogni eVentuale “rivisitazione” della vicenda a titolo di qualificazione
giuridica dei fatti attiene l’eventuale giudiiio – di merito.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamentl
delle spese processuali e della somma di Eura MILLE/30= in favore della
cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Così deciso in Romapil 19-12-2913
E

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