Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5154 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5154 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARANGON STEFANO N. IL 16/11/1974
avverso l’ordinanza n. 635/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG DottX.GALL I intese alla
inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse;
Data Udienza: 19/12/2013
-‘-
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta,tra gli altri l da MARANGON STEFANO avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale
di badova in data 9-5-2013 Per il reato di concorso in tentato acquisto a
fine di spaccio di Kg.39 di marijuana dall’Olanda l ex arlt.73 e 80 DPR 309/90; 1
il Tribunale del riesame di Venezia,con ordinanza in data 4-6-0I3,confermava
detta misura intramurarlapescludendo in motivazione l’aggravante dell’ingente
quantità di stupefacente,con ribadita competenza territoriale’dell’AG di Pa dova.
Avverso tale ordinanza il WRANGON ha proposto ricorso per cassazione in dai
ta 9-7-0I3,deducendo a motivi del gravame,tramite il proprio difensore:
I)Violazione dell’art.606 lett.c) cpp. in relazione agli artt.8 e 9 cp. per
incompetenza territoriale del Tribunale di Padova,con relativo vizio a’ i
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in meriti3 alla
valutazione del giudice del riesame quanto al luogo del commesso rea .4p;
2)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. per omessa motivazione in relazione
I
alla denunciata illegittima contestazione all’indagato dell’ipotesi gentinualta di cui al cpv.dell’art.8I cp.,trattandosi di fatto unico;
3)Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. per erronea applicazione dell’art.49
cp.e difetto di motivazione al riguardo ,trattandosi di reato impossibile,
non avendo l’intermediario olandese la disponibilità della droga promessa
al ricorrente.
Nelle more del presente giudizio con sentenza in data 15-I0-20I3,i1 GIP
presso il Tribunale di Padova,su conforme richiesta delle parti,tra cui il
MARANGON STEFANO,con il consenso del PM,applicava_ex,.art.444 all’imputato la
pena_come concordata,con esclusione dell’aggravante di cui all’art.80 DPR
o
cit.e della recidiva contestata. S >e•”5
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an t o prémcsso p la sopravvenuta emissione della sentenza di “patteggiamento” /
-Cessa nei termini invocati,tra gli altri,dallo stesso imputato ricorrente
-con il consenso del PM vale a
eesentare inequivoca quanto “scolastica”
lagione di sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso,di guisa che,
con esonero di ogni aggravio di spese proprio per la sopravvenienza di
tale sentenza ex art .444 cpp. pii ricorso va dichiarato inammissibile
ex art.59I lett.$) cPP.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
IL
NTE
Così deciso in Roma, il 19-12-2013