Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5154 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5154 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FELICE ANGELO N. IL 30/08/1975
avverso la sentenza n. 1628/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 26 marzo 2013 la Corte di Appello di Ancona, in
accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, convertito in appello ai
sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., riformava parzialmente la sentenza del G.U.P.

De Felice, oltre che alla pena detentiva, anche a quella pecuniaria, determinata in
euro 80,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione ed erronea
applicazione della legge penale in relazione al disposto dell’art. 59 , comma primo
lett. b) L. nr. 689/81 in relazione all’art. 66 stessa legge e vizio di motivazione per
avere escluso la Corte di Appello la conversione della pena detentiva nella
corrispondente sanzione pecuniaria. La norma esclude dal beneficio quanti abbiano
violato le prescrizioni relative alla semidetenzione ed alla libertà controllata, cosa
che non si era verificata nel caso del De Felice, al contrario ammesso dal Magistrato
di Sorveglianza alla conversione della pena pecuniaria in libertà controllata,
circostanza non considerata dai giudici di appello.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.11 ricorrente assume del tutto infondatamente che abbia errato la Corte di
Appello nel negare la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena
pecuniaria; al riguardo, non soltanto ha valutato le tre precedenti condanne per le
quali egli aveva già avuto accesso al beneficio ed in un caso l’accordata conversione
della sanzione pecuniaria in libertà controllata, ma ha anche rilevato che la sua
situazione economica di disoccupato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,circostante ammesse in sede di interrogatorio-, non gli consentivano l’adempimento
eventualmente imposto.
1.1 In tal modo la sentenza ha esposto una pluralità di “rationes decidendi”,
non tutte contraddette con l’impugnazione, che nulla ha dedotto in merito al
giudizio sull’incapacità economica di far fronte al pagamento di una pena pecuniaria
e che quindi non può lamentare i vizi denunciati con doglianze parziali e non
risolutive.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
1

del Tribunale di Ascoli Piceno del 20 maggio 2010 e condannava l’imputato Angelo

profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle

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