Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5153 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5153 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALERNO MAURIZIO N. IL 20/07/1972
avverso la sentenza n. 3642/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 14 febbraio 2014 la Corte di Appello di Palermo
confermava la sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di
Castelvetrano, del 2 novembre 2012, che aveva condannato l’imputato Maurizio

continuato di cui all’art. 9, comma 2, I. n. 1423/56, contestatogli per avere violato
le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.
con obbligo di soggiorno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in quanto la Corte di Appello aveva basato la conferma del giudizio di
colpevolezza su circostanza inconferente, costituita dall’abitudine dell’imputato di
affacciarsi alla finestra dell’abitazione all’atto del controllo sulla sua presenza
nell’abitazione, cosa che non si sarebbe verificata nelle occasioni denunciate perchè
in tali circostanze alla finestra erano apparsi la madre ed il di lei convivente. A tale
rilievo non si erano aggiunti altri elementi, quali, ad esempio, un contributo
conoscitivo offerto dai parenti. Anche in merito alla richiesta di rivisitazione del
trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata prestava il fianco a censura per
non avere esposto le ragioni della ritenuta operatività della recidiva.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi connotati da manifesta
infondatezza.
1.11 ricorrente assume del tutto infondatamente che la motivazione della
sentenza impugnata si sarebbe fondata su argomenti illogici ed inconsistenti: al
contrario, ha valorizzato quanto riferito dai verbalizzanti sulla mancata presenza
dell’imputato, dedotta dalla circostanza della mancata comparizione alla finestra di
casa, diversamente da quanto era solito fare nelle altre occasioni di svolgimento del
controllo, e dalla presenza piuttosto dei familiari conviventi. Risulta del resto logica
la deduzione, operata dalla Corte, secondo la quale se egli fosse stato presente si
sarebbe palesato, come avvenuto in precedenza; per contro, il ricorso contesta
soltanto la validità del processo inferenziale, ma non deduce né la sua certa
presenza in casa, né di avere rappresentato un impedimento che lo avesse
legittimamente condotto altrove.

1

Salerno alla pena di anno uno e mesi undici di reclusione in relazione al delitto

2. Si sottrae alle censure del ricorrente anche la ritenuta operatività della
recidiva in ragione dei precedenti penali riportati dal Salerno e della pervicacia con
la quale aveva violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione personale cui
era stato sottoposto, criteri chiaramente indicati nella sentenza ed appropriati per la
valutazione condotta. Pertanto, anche in merito al trattamento sanzionatorio, la
sentenza non ha affatto ignorato le richieste difensive, ma le ha disattese con
motivazione sintetica, ma effettiva, compiuta e logicamente strutturata sulla scorta

dell’imputato; si sottrae dunque alle doglianze mosse in modo del tutto pretestuoso
e generico col ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2014.

di una disamina diretta del materiale probatorio e di dati di personalità

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