Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5153 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5153 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARRONE AMERICO N. IL 18/07/1976
MARINO ROBERTO N. IL 22/07/1972
avverso l’ordinanza n. 3939/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
~sentite le conclusioni del PG Dott. A .DI POPOLO intese al
rigetto dei ricorsi;

Uditíi difensoriAvv.; A.VILLANI e D.VANNETIELLO che insistono;

Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di MARRONE AMERICO
e MARINO ROBERTO avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del
GIP presso il Tribunale di Avellino in data 16-5-2013 per il reato di concorso in detenzione a fine di spaccio di hascish,in violazione degli artt.
DPR 309/90,11 Tribunale del riesame di Napoli l con ordinanza in

110 cp.,73

data 27-5-2013 ,confermava detta misura intramuraria,ribalendo la sussistenza della gravità indiziaria all’esito delle indagini ed accertamenti di pg.,
verbale sequestro dello stupefacentepesito del narcotest su tale materiale,
nontiè la sussistenza del concreto pericolo di recidivanza p avuta riguardo
a modalità e circostanze dei fatti coinvolgenti entrambi gli indagati.

Avverso tale ordinanza questi ultimi hanno proposta ricorso per cassazione,
deducendo a motivi di gravame (sostanzialmente conformi,n mezzo del comune
difensore;

I)Violazione dell’art.292 id relazione agli artt.3II e 606 cpp. per nullità
dell’ordinanza coerctiva per difetto dell’esposizione sommaria dell’imputazione provvisoria a carico dei ricorrenti,con conseguente copromissione

del diritto di difesa in rapporto alla carenza dei requisiti essenziali supportanti il provvedimento custodiale;

2)Violazione dell’art.273 in relazione agli artt.3II e 606 cpp.per difetto

della gravità indiziaria segnataùente riferita alla qualità e quantità dello
stupefacente in sequestro,in difetto della necessaria indagine peritale tossicologica sul materiale predetto,non potendosi ritenere sufficiente al riguardo l’esito del narcotest;
3) Violazione dell’art.274 in relazione agli artt.3II e 606 cpp.,in difetto
di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria in atto rispetto
a modalità e circostanze della vicenda,segnatamente in relazione alla posizione del Marino p mero accompagnatore del cognato coindagato e rimasto ai
margini di ogni condotta criminogena segnalata dall’accusa.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei
motivi addotti.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE
in favore della cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I”
ter disp.att.cpp.
Ed inveropcontrariamente alle controdeduzioni difensyve innanzi cennatte
segnatamente in relazione all’eccezione di cui al comune motivo di ricorso

sub I),rileva questa Corte che l’impugnata ordinanza ha fatto motivato e
corretto buon governo del principio di diritto segnalato a fol.2 del provvedimento impugnato,allorchè,come nella specie risulta in atti p in sede di

convalida dell’arresto l l’indagato è stato,comunque.,messo al correte di tutti gli elementi oggettivi e saggettivi acquisiti allo stato a suo carico
ed’ in merito ai qualippertanto,è in piena condizione logico-giuridica di
rendere dichiaraziabi a contestazione di tale accusa.Di qui l’assoluta
gratuità dell’eccezione dedotta con il motivo in esame.
Del pari manifestamente infondato il motivo attinente l’asserito difetto
della gravità indizaarra,posto che il Tribunale del riesame partenopeo si

è fatto motivatoppuntuale e corretto carico di rappresentare tutte le circo 1

stanze oggettive e soggettive emergenti allo stato degli atti a supporto

della cennata gravità indiziaria ex art.273 cpp. a cominciare dall’inequivoco collegamente modale,temporale ed attuativo delle condotte di entrambi
i coindagati v in uno alra altrettanto sufficiete portata accusatoria-a li-

vello di gravità indiziaria-dell’esito del narcotest,non potendosi,in tale

fase pregiudiziale dell’eventuale processo di meritopinvacare la pregnanza

decisoria a livello probatorio afferente la detta fase del giudizio di merito in punto di vialubazione della prova ex art.I92 cpp.

La risposta alle conti4odeduzioni difensive dedotte nell’interesse di entrambi i ricorrenti trova adeguato,corretto e motivato riscontro nell’ordinanza
impugnata (cfr.fol1.3-4)con cui è dato puntuale richiamo a circostanze di
tempopluogo e modalità di condotte,inequivocamente attribuibili a ciascun
ricorrente.
Anche il motivo sub 3) è manifestamente infondato,risultando compiutamente,
logicamente e correttamente motivata la sussistenza delle ritenute esigenze
cautelari l segnatamente riferibili al concreto pericolo di recidibanza,Droprio per le modalità e circostanze delle condotte contestato e per i nega-

-4—
tivi precedenti penali degli indagati (addirittura anche specifici per il
Marrone),disegnanti una personalità criminogena allarmante e tale da rendere concreto il denunc4ato pericolo di recidivanza,utilmente tutelabile
in termini di adeguatezza e prpprorzionalità solo con la misura intramuraria
in atto (cfr.fol1.4-5 ordinanza impugnata).
Le controdeduzioni difensive attinenti il ruolo e l’incidenza nella vicenda
della condotta del MARINO attengono questioni di fatto utilmente prdponi-

P.Q.M.

bili in sede di eventuale giudizio di merito.

DICHIARA inammissibili i ricorsi.e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle

spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE/00=isi favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter disp.
att.cpp.
Così deciso in Roma r l’II-12-2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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