Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5152 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5152 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRONZOLLINO FABIO N. IL 24/01/1986
avverso la sentenza n. 2570/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

,

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 5 febbraio 2014 la Corte di Appello di Palermo
confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 3 aprile 2012, che aveva
condannato l’imputato Fabio Bronzollino alla pena di mesi uno di arresto e di euro
100,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato
fuori dell’abitazione di un coltello, fatto commesso l’8 luglio 2010.

personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione al disposto dell’art. 4,
comma 3, legge nr. 110/75;nessun valore era stato assegnato alla giustificazione
fornita dal ricorrente di avere utilizzato il coltello nello svolgimento dell’attività
presso il mercato ortofrutticolo, come rivelato dalle caratteristiche del “coltello da
innesto” a serramanico, tipico strumento per adempiere a molteplici funzioni
quotidiane, che non era certo fosse idoneo all’offesa alla persona in assenza di
accertamento tecnico.
b) vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione al disposto dell’art. 4,
comma 3, legge nr. 110/75; non era stata giustificata la mancata applicazione della
sola sanzione pecuniaria, sebbene si trattasse di arma impropria, suscettibile di
rientrare nella fattispecie astratta prevista dalla predetta norma.
c) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio
per non avere i giudici di merito tenuto conto della non particolare gravità del fatto
e dell’ipotesi del tentativo e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente
infondati.
1.11 primo motivo verte sulla giustificazione del porto del coltello: la Corte ha
già rilevato che al momento del controllo l’imputato nulla aveva riferito sulle ragioni
del possesso dell’arma, fornite soltanto nel corso del giudizio di secondo grado con
dichiarazioni spontanee, da ritenersi tardive e frutto di strategia difensiva, oltre che
non corroborate da alcun elemento di conferma circa l’attività lavorativa svolta.
2.11 secondo motivo di ricorso ripropone la questione della mancata
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 4, comma terzo, della legge
nr. 110 del 1975.
2.1 Premesso in punto di diritto che nella giurisprudenza di questa Corte è
ormai prevalente l’orientamento secondo il quale la speciale diminuente del fatto di
lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte, è
1

2.Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

riferibile a tutte le armi improprie (sez. 1, n. 12915 dell’1/3/2012, PG in proc.
Corso, rv. 252272; sez. 1, n. 46264 dell’8/11/2012, Visendi, rv. 253968; sez. 1, n.
37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010,
Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in
proc. Nartey, Rv. 246503), va detto che per la sua concessione vengono in
considerazione criteri diversi, rispondenti ad una duplice e successiva indagine.
In primo luogo è richiesta la verifica della concedibilità della attenuante in

quindi, all’esito positivo della prima analisi, dovrà procedersi all’accertamento della
sussistenza della circostanza per quantità e potenzialità delle armi. A questo
secondo fine si è ritenuto costituire elemento sufficiente a negare l’attenuante i
notevoli precedenti penali dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla
sua personalità, oppure le modalità del fatto in relazione alla personalità del suo
autore, tali da far assegnare un particolare significato alla materialità del porto
ingiustificato (Cass. sez. 1, n. 11156 del 12/11/1996, Stuto, rv. 206426; sez. 1. n.
7871 del 13/7/1995, Malgeri, rv. 202116; sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001
Vivaldelli, rv. 219033; sez. 1, n. 44903 del 11/11/2011, Schiro’, Rv. 251460; sez.
1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, rv. 247716).
2.2 La decisione dei giudici di merito risulta rispettosa di tale indirizzo laddove
ha escluso l’attenuante in discorso per le dimensioni del coltello e per la negativa
personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti per reati contro il
patrimonio.
3. Sulla scorta di tali elementi decisamente negativi, sia quanto alla condotta,
che alla personalità del suo autore, nonché dell’assenza di risultanze positive, la
Corte distrettuale ha ritenuto di non poter accordare nemmeno le attenuanti
generiche: avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, non ha affatto ignorato i motivi
di appello, ma li ha disattesi con motivazione effettiva, compiuta ed aderente alle
risultanze probatorie.
L’impugnazione incorre, pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. nella
sanzione dell’inammissibilità per la palese infondatezza dei motivi; segue di diritto,
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di
siffatta impugnazione, al versamento della somma di euro mille in favore della
Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 mille in favore della Cassa delle
2

relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la condotta illecita,

ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

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