Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5152 del 11/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5152 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TREGLIA ALESSIO N. IL 11/02/1990
avverso l’ordinanza n. 1574/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
03/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A .DI POPOLO intese al rigetto del
ricorso ;
Data Udienza: 11/12/2013
-2-
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da TREGLIA MASSIMO avverso l’ordinanza del GIP presso
il Tribunale di Roma in data 28-5-2013 reiettiva dell’istanza di revoca o
sostituzione della misura dell’obbligo di dimora in ordine ai reati di de-
tenzione e cessione a terzi di cocaina ,il Tribunale del riesame di Romapcon
ordinanza in data 3-7-20I3,rigettava tale appello p ribadeddo le argamentazioni già espresse dalla stessa AG con ordinanza del 6-02-2013 con cui era stata applicata al detto indagato la misura cautelare predetta,stange il perdurante e concreto pericolo di recidivanza,avuto . riguardoalle circobtanze – aggettive e soggettive della vicenda nel suo complesso, e non emergehdo l risnetto a tale- decisione l ulteriori e significativivi fattori indicativi di un apprezzabile mutamento delle esigenze cautelari p tale non essendo il mero decor
so del tempo .Avverso tale provvedimento il TREGLIA ha proposto ricorso per
t
e
cassazione l deducendo a motivi del gravame:
I) la violazione dell’art.606 lett.b),c) ed e) in relazione agli artt.299
co.I” e 2″ e 274 lett.c) cpp.,avuto riguardo alla sostanziale carenza di
adeguatezzq e nroporzionalità della perdurahza della misura cautelare,
in rapporto al significa ivo decorso temporale dalla commissione dei fatti,
aspetti cui il privvedilento impUgnato aveva riservata carenza e manifesta
illogicità della motivazione;
2) Analoga censura avuto riguardo al limitato quantitativo dello stuprfacente spacciato,a conferma dell’assoluta infohdatezza della ritenuta inadeguatezza _di misura diversa da quella cautelare in atto9ssendo intuibile che
il de nunciato pericolo di reiterazione era incompatibile ed oggettivamente “slegato dai fatti oggetto di accusa;
3)analoga censura in punto di contraddittorietà e difetto di motivazione
con trascurata verifica del dato impeditivo di svolgere il lavoro collegato
alla nautura ed orario della disposta misura cautelare.
Il ricorso è infondato e va digettato l con la conseguehte condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero v a fronte di una sintetica ma correttamente motivata e logica ri-s
posta offerta dall’ordinanza impugnatapil ricorrente insiste su aspetti
già motivatamente valutati dalla detta decisione in rapporto al concreto
(non è richiesta ex lege l’attualità) pericolo di recidivanza ex art.274
lett.c) cpp. di guisa che le richiamate corcostanze di tempo rispetto
ai fatti contestati e le esigenze lavorative del ricorrente trovano,allo
stato,adeguata risposta nella decisione del Tribunale del riesame che non
ha mancato di segnalare il negativo comportamento soggettivo del TREGLIA
a plurimi,soggetti(collaboratori ed acquirenti) coinvolti nei fatti
in rapporto alla sistematicità della condotta delinquenziale facente capo
(cfr.richiamo all’ordinanza 6-02-013 della stessa AG su °analoga richiesta).
Né è omessa ‘ la risposta ai rilievi dedotti dalla difesa in punto di
elementi assereltamente sconfessanti adeguatezza e proporzionaldtà della
misura coereltiva in atto,posto che,come dedotto motivatamente nella
ordinanza impugnata,trattasi di misura che li. difetto di elementi detenni— .
nanti l ragionevolmente sconfessanti il motivato pericolo di recidiva4za,non
consente una legittima revoca o sostituzione della misura in atto.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali.
Così deciso in Roma,1’11-12-2013