Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5150 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5150 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIONE GIANLUCA N. IL 06/09/1975
avverso la sentenza n. 1879/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 18 ottobre 2013 la Corte di Appello di Firenze
riformava parzialmente la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pisa del 9 novembre
2010 e rideterminava in mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 200,0 di multa

continuazione, di detenzione e porto illegali di una pistola, di minaccia aggravata in
danno di Moreno Cantini e di detenzione illegale di munizioni, fatti commessi in
Ponsacco l’8 agosto 2009. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di merito fondato la
conferma del giudizio di responsabilità sulla deposizione della parte offesa, ritenuta
credibile perché non costituitasi parte civile, scelta processuale irrilevante e
dipendente dall’assenza di reale lesione patita ad opera dell’imputato; ha quindi
disatteso le testimonianze indicate in sede d’indagini difensive, forse perché non
indicate dall’accusa, per l’eccessiva e sospetta precisione delle informazioni fornite
quanto alla data del fatto, ma non all’ora della sua verificazione, dato che qualsiasi
persona comune può dimenticare.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.11 ricorrente assume del tutto infondatamente che abbia errato la Corte di
Appello nel valutare le risultanze probatorie acquisite.
1.1 In primo luogo non risponde al vero che nel percorso giustificativo della
decisione impugnata sia indicato, quale unico elemento significativo della piena
attendibilità della persona offesa, la circostanza della sua mancata costituzione di
parte civile. Al contrario, la sentenza ha testualmente affermato che la
testimonianza in questione “è molto precisa e dettagliata, nonché in sé credibile
anche perché non dettata in realtà da nessun serio motivo di lite o ostilità” tanto
che il Cantini non aveva avanzato pretesa risarcitorie e che le sue dichiarazioni
avevano trovato puntuale conferma in quelle di due altri testi oculari, Lici Baki e
Monica Freggia, quest’ultima del tutto indifferente perché abitante nei pressi del
luogo di svolgimento del fatto, e nel certificato medico attestante le lesioni
riportate.

1

la pena inflitta all’imputato Gianluca Cione in relazione ai reati, unificati per

1.2 Pertanto, l’analisi condotta dalla Corte distrettuale è completa, estesa ai
profili intrinseci della testimonianza ed alla sua convergenza con altre due fonti
dichiarative autonome, senza che emerga il profilo di illogicità denunciato dal
ricorrente.
2.Parimenti priva di qualsiasi fondamento è la censura relativa alla
svalutazione delle prove a discarico, che la Corte ha giustificato, non soltanto per la
scarsa credibilità di una narrazione precisa su dettagli di difficile memorizzazione,

da quello provato anche in via documentale dal referto medico-, diffusamente
enunciata nel contesto della motivazione.
Ha dunque offerto una giustificazione che risulta effettiva, compiuta e
logicamente strutturata, in grado di assolvere efficacemente alla sua funzione di
esternare le ragioni della decisione, che il ricorso non riesce nemmeno a scalfire; si
sottrae dunque alle doglianze mosse in modo del tutto pretestuoso e generico col
ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

quanto perché riguardanti una diversa vicenda fattuale, -avvenuta in orario diverso

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