Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 515 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 515 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI COMO
nei confronti di:
PATELLARO LUIGI N. IL 12/05/1967
avverso l’ordinanza n. 715/2014 GIP TRIBUNALE di COMO, del
18/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
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le conclusioni del PG Dott. ptl
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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza in data 18.11.2014 con cui il GIP del Tribunale di
Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rideterminato la pena inflitta
a Patellaro Luigi con sentenza pronunciata il 26.01.2010 per il reato di cui agli
artt. 73 e 80 DPR n. 309 del 1990 riguardante la detenzione di 208 kg di
hashish, a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale e del ripristino della disciplina sanzionatoria prevista per le droghe

nella legge n. 49 del 2006; deduce l’incompetenza funzionale del GIP del
Tribunale di Como a provvedere in executivis, rilevando che l’ultima sentenza
divenuta irrevocabile nei confronti del condannato era quella pronunciata il
10.01.2014 dal GIP del Tribunale di Milano, definitiva il 2.03.2014.
2.

Il difensore di Patellaro Luigi ha depositato memoria con cui, previa

trattazione del ricorso in pubblica udienza, chiede il rigetto o la declaratoria di
inammissibilità del gravame.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – che deve essere trattato inderogabilmente in camera di consiglio,
nelle forme del contraddittorio cartolare previsto dall’art. 611 comma 1 del
codice di rito – è fondato e va accolto.
2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel
procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei
confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha
pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione
attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo: l’art. 665 comma 4 cod.proc.pen.
introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice
dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quello cronologico, e
non opera alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un
solo titolo esecutivo o la totalità di essi

(ex plurírnis: Sez. 1 n. 52201 del

29/10/2014, Rv. 261459; Sez. 1 n. 15856 dell’11.02.2014, Rv. 259600).
3. Nel caso di specie, alla data – 21.10.2014 – della richiesta di rideterminazione
della pena in executivis,

la sentenza divenuta irrevocabile per ultima nei

confronti del Patellaro era quella pronunciata il 10.01.2014 dal GIP del Tribunale
di Milano, divenuta definitiva il 2.03.2014 (secondo un dato pacificamente
emergente dalle risultanze del casellario giudiziario), con la conseguenza che in
quest’ultimo, e non nel GIP del Tribunale di Como, deve individuarsi il giudice !,

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1

leggere nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 272 del 2005, convertito

dell’esecuzione competente a provvedere sulla richiesta.
4. La natura funzionale, e inderogabile, della competenza attribuita al giudice
dell’esecuzione comporta che la nullità conseguente alla sua inosservanza sia di
tipo assoluto e debba essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, e
dunque anche nel giudizio di cassazione nel quale sia stata dedotta come motivo
di ricorso (Sez. 1 n. 31946 del 4/07/2008, Rv. 240775, che ha affermato il
principio proprio in relazione all’inosservanza della regola attributiva della
competenza al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al giudice competente sopra individuato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP
del Tribunale di Milano.
Così deciso il 26.11.2015

ultima).

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