Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 515 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 515 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KOSTALI EL ARBI N. IL 01/03/1951
avverso la sentenza n. 7506/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

El Kostali El Arbi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha aumentato – accogliendo l’impugnazione del PM – la pena inflitta
dal tribunale di Avellino per i reati di cui agli artt. 171 ter L. 633/41 e 648 cod. pen. per fatti
accertati il 6.11.2005.
Nei motivi di ricorso si eccepisce la prescrizione del reato; la violazione di legge dovendosi
escludere il concorso dei reati contestati, la lacunosità della motivazione; l’eccessività della
pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A prescindere dall’errore evidente nel computare in cinque anni il termine della prescrizione in
trattandosi di delitti e considerando che, anche a voler tenere conto della previgente disciplina
della prescrizione, la sentenza di primo grado era intervenuta nel 2008 interrompendo la
prescrizione e, di conseguenza, rendendo applicabile il termine di anni sette e mesi sei
complessivo per il reato di cui all’art. 171 ter L. 633/41, si tratta di censure a cui i giudici di
appello hanno già correttamente risposto correttamente richiamando gli orientamenti di questa
Corte sul concorso dei reati ed evidenziando la necessità di procedere all’aumento della pena
inflitta in primo grado in quanto inferiore ai minimi edittali prevedendo l’art. 171 ter quella
minima di mesi sei di reclusione. Per il resto le censure oltreché generiche si appalesano di
merito ed anche sotto questo profilo non possono formare di oggetto in questa sede.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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